Sara’ capitato che si arrivi di corsa all’aeroporto e non trovare l’aereo perche’ il volo e’ stato cancellato. In questo caso come e’ tutelato il passeggero? Diciamo subito che nel caso la responsabilita’ non sia della compagnia, aerea (che dovra’ dimostrarlo), nessuno indennizzo e’ dovuto al passeggero. Nessun risarcimento e’ comunque dovuto quando i passeggeri:
a) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
b) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
c) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Al di la’ dei casi sopradescritti il viaggiatore ha diritto ad una serie di prestazioni e rimborsi previsti per l’overbooking aerea. Rimane il fatto che le cause di forza maggiore, per le quali un volo puo’ essere cancellato, sono molteplici e facilmente dimostrabili dalle compagnie aeree per cui il povero cittadino rimane con il classico cerino in mano.
Primo Mastrantoni, segretario Aduc
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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