Arrivano i primi chiarimenti sulle regole per adempire alla nuova norma sui “furbetti della targa estera”, introdotta dalla conversione in legge del decreto sicurezza (Dl 113/2018).
Dopo che gli uffici della Motorizzazione, che in questi giorni sono stati presi d’assalto da stranieri residenti in Italia dopo l’entrata in vigore della legge, lo scorso 4 dicembre, per avere informazioni su come gestire le auto ancora immatricolate all’ estero, la direzione generale della Motorizzazione, con la circolare 33292, ha reso note alcune semplificazioni per chi riporta il mezzo all’estero o per chi lo reimmatricola in Italia.
Si chiarisce innanzitutto che la stretta riguarda anche le persone giuridiche. Nel senso che è sanzionabile anche chi risiede da oltre 60 giorni in Italia ed è socio, amministratore, collaboratore o dipendente di una persona giuridica italiana che ha ottenuto in comodato o comunque in uso non legato a leasing o noleggio con targa estera.
Per quanto riguarda i veicoli intestati a una persona che si trova all’estero (ma utilizzati in Italia) e non può chiedere personalmente il foglio di via e la targa provvisoria per rimpatriare il mezzo o la carta di circolazione e targhe italiane (nazionalizzazione), la pratica puo’ essere espletata – nel caso del rimpatrio – dall’utilizzatore residente in Italia, con una delega o una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà.
La Motorizzazione chiarisce inoltre che foglio di via e targa non possono essere rilasciati se il veicolo ha la revisione scaduta. Nel caso della nazionalizzazione, resta l’ obbligo che a provvedere sia l’ intestatario. Se questi non può, occorre che ceda il mezzo all’utilizzatore, con le procedure previste nel Paese di attuale immatricolazione.
Ancora irrisolto il problema dei veicoli in comproprietà. Non è chiaro infatti se anche in questo caso per la nazionalizzazione occorra una cessione all’estero.