Istanbul e’ un aeroporto importante per molti turisti che si recano a visitare quella citta’ o la Turchia o transitano in quello scalo verso destinazioni essenzialmente orientali; le rotte della Turkish Airline spesso sono anche esclusive per certe destinazioni. Con il tentativo di golpe nella notte tra il 15 e il 16 luglio, l’aeroporto e’ stato chiuso ed ora sta lentamente riaprendo, sperando che torni presto alla normalita’.
Cosa devono fare coloro che hanno un biglietto per Istanbul o in transito da quell’aeroporto? Prima di tutto armarsi di tanta pazienza ed essere disponibili, perche’ la Turchia non e’ un Paese comunitario, quindi le regole su ritardi e cancellazioni valgono solo per le compagnie comunitarie che vanno o che tornano dalla Turchia, e non, di conseguenza per la Turkish Airlines.
Quindi, per i vettori comunitari, si ha diritto a
– pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
– adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu’ pernottamenti;
– trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
– due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
L’assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita’ ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche’ ai bambini non accompagnati.
Ci sarebbe anche la compensazione pecuniaria (da 250 a 600 euro, rispetto alla distanza della destinazione), ma nella fattispecie, essendo la cancellazione o ritardo causata da problemi di sicurezza, le norme la escludono.
Per la Turkish Airlines quindi valgono le norme loro nazionali e le convenzioni internazionali (Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 e Convenzione di Montreal del 28/5/1999) che comunque prevedono delle forme di assistenza simili, anche se non perentorie e precise come nelle norme comunitarie. Dalle prime informazioni che ci giungono dagli aeroporti italiani da cui parte il vettore turco, ci risulta che quest’ultimo si stia adoperando senza abbandonare i propri passeggeri a se stessi.
Ovviamente, vista la circostanza, per i passeggeri di qualunque vettore e per quelli dei pacchetti turistici con voli per o in transito dalla Turchia, se vogliono rinunciare al biglietto o al pacchetto viaggio che hanno gia’ acquistato o alla prenotazione che prevede una partenza nei prossimi giorni, in caso di rinuncia si prevede il rimborso integrale (tranne alcune commissioni che le agenzie – per chi le ha usate – prendono per il loro servizio – quindi non la percentuale sul costo del biglietto aereo – e il cui rimborso e’ affidato alla loro discrezionalita’ e/o regolamenti specifici gia’ noti al passeggero).
Ricordiamo che, in caso di negligenza da parte dei vettori o dei tour operator o agenzie, i viaggiatori possono pretendere i danni con una procedura di messa in mora ai relativi soggetti a cui hanno pagato il servizio.
Per chi e’ gia in Turchia e non vuole restarci, rivolgendosi al vettore o al tour operator puo’ pretendere di essere rimpatriato, chiedendo il rimborso per i servizi gia’ pagati e di cui, tornando non potra’ usufruirne. Nel caso, sempre con una messa in mora.
Vincenzo Donvito, presidente Aduc
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
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