La Legge n. 54 del 2006 impone ai genitori, anche qualora la relazione avesse termine, di occuparsi della prole, in ossequio al principio della bi-genitorialità e nel rispetto delle regole sull’affido condiviso. A seguito della separazione o del divorzio, ciascuna delle parti ha diritto di passare del tempo in autonomia con i figli. La madre o il padre non possono dunque impedire all’ex coniuge di vederli. Eppure, in Italia, sono circa 250 i bambini sottratti illegalmente. Molti vengono portati oltreconfine. Proprio con la chiusura delle scuole, sottolinea l’Avvocato Valentina Ruggiero, per i figli di genitori separati aumenta il rischio di sottrazione coatta da parte di uno dei due ex partner.
I genitori con affido condiviso devono sempre informare l’ex partner della volontà di recarsi all’estero con la prole ma l’esperta in diritto di famiglia ricorda che se il minore possiede un documento personale, il genitore può comunque partire, senza problemi. Per questo, se l’altro dovesse percepire un pericolo in questo senso, può richiedere l’intervento del Giudice. Le statistiche dicono che circa il 60% dei minori sono portati fuori dai confini proprio con la scusa di una vacanza. Meno del 5%, purtroppo, rientra in Italia.
La sottrazione dei minori, stando all’esperienza dell’Avvocato Ruggiero, riguarda soprattutto i genitori che hanno contratto matrimoni misti e che sono di nazionalità differenti. «Se uno dei genitori, in precedenza, ha manifestato il volere di trasferire fuori dal territorio nazionale con il minore, è necessario intervenire con il blocco del passaporto sia del soggetto sia del piccolo, con le procedure necessarie. È necessario prestare maggiore attenzione soprattutto durante il periodo estivo nel caso in cui, ad esempio, l’adulto riferisse di voler visitare i propri parenti all’estero».
I casi di sottrazione internazionale di minore sono tutti molto complessi. Quando un genitore conduce il proprio figlio fuori dal territorio italiano è difficile farlo rientrare poiché non esistono enti o organi che intervengono nell’immediatezza. Ad esempio, in caso di una sentenza esecutiva in Italia, per poterla far esercitare forzosamente all’estero, è necessario che anche in quel Paese sia deliberata l’esecutività, con una serie di lungaggini sia di tempo sia processuali. Proprio questi ostacoli giuridici non permettono all’altro genitore di rivedere per molto tempo la prole. Da anni si chiede di istituire un ente decisionale che costringa il minore al rientro immediato.
«Il pericolo che il minore possa essere trasferito all’estero in maniera illegittima, è presente prevalentemente tra genitori di nazionalità e religioni differenti. Per i genitori italiani – sottolinea l’Avvocato Ruggiero – vi sono tanti altri problemi ma la sottrazione, semmai, avviene nel nostro Paese, non permettendo all’altro di stare e conoscere la residenza del minore per giorni».
Al momento, in Italia, esiste solo l’Art. 574 bis del Codice Penale che si occupa delle sottrazioni di minore. L’articolo parla di un reato tra adulti: i figli sono solo l’oggetto dell’illecito. In molti Paesi stranieri, addirittura, il portare via i discendenti al coniuge senza permesso non è riconosciuto come reato, per cui non si può intervenire.
«L’avvocato – spiega l’esperta in diritto di famiglia – interviene immediatamente con una denuncia penale e con interventi in loco tramite l’autorità giudiziaria del luogo. Siamo però ancora lontani da eseguire le sentenze e i rientri in forma celere. A preoccupare maggiormente, è che tutto questo può danneggiare i minori in modo irreversibile».
Il 73% dei minori sottratti soffre di depressione. Il 45,2% sviluppa problematiche di tipo relazionale. Il 41% non vuole avere figli e nei casi più gravi si segnala un’incapacità “progettuale”. Attualmente, una volta individuato il minore, lo si lascia dove è stato portato da uno dei genitori e, da lì, inizia un iter giudiziario lunghissimo, fino a che il minore diventa maggiorenne e può decidere in autonomia.
«C’è necessità di una riforma immediata in questo settore così come è urgente che venga istituito un organo che sia decisionista e non di mediazione. Le Ambasciate aiutano ma, purtroppo, hanno solo poteri mediativi». Conclude l’Avvocato Ruggiero.