Il disegno di legge sulla diffamazione, nella versione approvata dalla Commissione Giustizia del Senato che domani andra’ in Aula, contiene modifiche alla legge sulla stampa del ’48, al Testo unico della radiotelevisione e al Codice penale. La novita’ principale consiste nell’abolizione del carcere e nella previsione di multe piu’ salate rispetto al passato. Ecco i punti essenziali.
LE MULTE – In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da 5.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravita’ dell’offesa e della diffusione dello stampato. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti la pena e’ raddoppiata. La pena e’ diminuita qualora sia pubblicata la rettifica ed aumentata quando la pubblicazione venga rifiutata.
INTERDIZIONE DALLA PROFESSIONE – Come pena accessoria e’ prevista l’interdizione dalla professione e comunque dall’attivita’ di giornalista per un periodo da uno a sei mesi.
In caso di reiterazione nei due anni successivi, l’interdizione va da sei mesi a un anno e, in caso di ulteriore condanna, da uno a tre anni.
DOSSIERAGGIO – La pena e’ aumentata fino alla meta’ qualora il fatto sia commesso dall’autore, dal direttore o dal vicedirettore responsabile, dall’editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.
RETTIFICA – Il direttore, o comunque il responsabile, e’ tenuto a pubblicare gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria dignita’ o contrari a verita’. Le rettifiche vanno pubblicate sui quotidiani e sulle testate on line non oltre due giorni da quello in cui e’ avvenuta la richiesta, per i periodici non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui e’ avvenuta la richiesta. La rettifica va pubblicata nella stessa collocazione della notizia cui si riferisce. In caso di mancata ottemperanza a queste norme, la persona offesa puo’ rivolgersi al giudice per ottenere la pubblicazione della rettifica.
RISARCIMENTO DANNI – Cancellata la riparazione, si prevede che in caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la persona offesa possa chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La somma e’ determinata in relazione alla gravita’ dell’offesa e alla diffusione dello stampato e non puo’ essere inferiore a 30.000 euro. PENE PER IL DIRETTORE – Il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare il controllo necessario, e’ punito, a titolo di colpa, se un reato e’ commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. La pena e’ aumentata qualora l’autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall’Ordine.
INGIURIA E DIFFAMAZIONE NEL CODICE PENALE – La normativa modifica anche gli articoli del codice penale su ingiuria (art.
594) e diffamazione (art. 595). In caso di ingiuria, la pena e’ della multa fino a 5000 mila euro. In caso di diffamazione, si prevede che chiunque, comunicando con piu’ persone, offenda l’altrui reputazione, e’ punito con la multa che va da 3.000 a 30.000 euro. Se l’offesa consiste in un fatto determinato la pena e’ aumentata. Se l’offesa e’ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’, la pena e’ della multa da 5.000 a 50.000 euro.
Discussione su questo articolo