Il Senato termina le votazioni sugli articoli del ddl Boschi. Martedì 13 ottobre dalle ore 15 avranno luogo in Aula al a Palazzo Madama le dichiarazioni di voto e quindi il voto finale sul disegno di legge Boschi sulle riforme costituzionali.
"Dicevano ‘Le riforme si fermeranno, il Governo non ha i numeri’. Visto come e’ andata? Questa e’ #lavoltabuona L’Italia riparte". Cosi’ Matteo Renzi saluta su Twitter la conclusione del voto sugli articoli del disegno di legge sulle riforme. In attesa del voto finale di martedì.
Come sarà il nuovo Senato? Si chiamerà comunque Senato della Repubblica (e non delle ‘Autonomie’ come proposto inizialmente dal governo), sarà eletto (quasi) direttamente, rappresenterà le istituzioni locali e sarà composto da 21 sindaci, 74 consiglieri regionali e 5 membri nominati per 7 anni dal presidente della Repubblica (e non più da 315 membri). Ecco come cambia il Senato e la prima parte della riforma a firma della ministra Maria Elena Boschi.
IL SENATO DEI 100, CON ELEZIONE DIRETTA (O QUASI) Saranno 100 i membri del futuro Senato (95 rappresentanti delle istituzioni territoriali e 5 nominati dal Capo dello Stato) e saranno scelti – questa una delle novità – durante le elezioni regionali direttamente dai cittadini (saranno poi i Consigli regionali a ratificare la scelta). Le modalità di elezione (preferenze, listino bloccato o a scorrimento) saranno chiarite da una futura legge quadro che le Regioni avranno tempo 90 giorni per recepire. Con la riforma spariscono i senatori a vita. Il presidente della Repubblica potrà nominare senatori cittadini – che rimarranno in carica per 7 anni – che abbiano illustrato, ‘per i loro altissimi meriti’, il Paese. Questi senatori durano in carica 7 anni e non potranno essere nuovamente nominati. Gli unici senatori a vita saranno gli ex presidenti della Repubblica, che non saranno computati nel numero dei senatori di nomina presidenziale.
DURATA DEL MANDATO La durata del mandato dei futuri coinciderà con quello delle istituzioni territoriali che rappresenteranno. Non riceveranno alcuna indennità, ma godranno delle stesse tutele dei deputati: anche per loro infatti è prevista l’immunità parlamentare e, dunque, non potranno essere arrestati senza autorizzazione del Senato stesso e non potranno essere sottoposti a intercettazione. Durante il passaggio al Senato della riforma era stato uno dei temi più discussi.
FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO La riforma costituzionale modifica l’articolo 55 della Costituzione eliminando il bicameralismo perfetto. Sarà la sola Camera (i deputati rimarranno 630) a essere titolare del rapporto di fiducia con il governo e ad esercitare ‘la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del governo’. Il testo è stato cambiato con l’approvazione di un emendamento Pd, che ha recepito l’accordo di maggioranza e che ha riscritto tutto l’articolo. Viene quindi previsto, nella nuova versione, che il Senato oltre a fare da raccordo con le ‘istituzioni territoriali’ eserciterà ‘funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica’. Il Senato, inoltre, tornerà a ‘valutare’ (rispetto a quanto era stato deciso dalla Camera) le politiche pubbliche e ‘l’attività delle pubbliche amministrazioni’ e verificherà ‘l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori’.
Infine, concorrerà ‘ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato’. E ancora: il nuovo Senato non deciderà sulle leggi che consentono l’amnistia o l’indulto, ma solo la Camera avrà potestà legislativa in materia. Stessa cosa per le deliberazioni dello Stato di guerra. Infine, solo la Camera potrà autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che solo di natura politica. Il nuovo Senato, invece, parteciperà alle decisioni sulle leggi che autorizzano la ratifica dei trattati che riguardano l’appartenenza dell’Italia alla Ue.
LEGGI ELETTORALI SARANNO ESAMINATE PRIMA DA CONSULTA Le leggi che regolano l’elezione della Camera e del Senato potranno essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità da parte della Corte costituzionale (che dovrà pronunciarsi entro un mese) su richiesta di un terzo dei componenti di una Camera. La nuova norma varrà anche per leggi approvate nella legislazione in corso, quindi anche per l’Italicum.(
PIÙ VELOCE ITER CAMERA-SENATO: SCENDE QUORUM Inoltre il ddl snellisce il processo legislativo, ovvero l’iter di formazione delle leggi, fissando nuovi termini e modalità per il passaggio dei provvedimenti dalla Camera al Senato. Il Senato potrà proporre modifiche alla Camera sulle leggi di Stabilità e che riguardano Roma Capitale, il governo del territorio, la Protezione civile, l’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e dell’Unione europea e leggi che riguardano i poteri delle Regioni e degli enti locali non più a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ma con maggioranza semplice. Stessa cosa varrà per la Camera, che potrà poi respingere le proposte con la stessa maggioranza semplice.
Aumentano anche le materie su cui Camera e Senato concorreranno paritariamente. Inoltre, ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo – si legge – nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato non disponga di procedere all’esame o sia decorso il termine per deliberare, ovvero? ?quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
PER QUIRINALE DAL SETTIMO VOTO QUORUM 3/5 VOTANTI Cambia il quorum per l’elezione del presidente della Repubblica. Per i primi tre voti sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dell’assemblea; dal quarto invece sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea; dal settimo voto servirà la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
TORNA AL SENATO ‘SCELTA’ DUE GIUDICI CONSULTA Con un emendamento all’articolo 37 del ddl Boschi è stato ripristinato il testo uscito la prima volta dal Senato. L’elezione dei giudici della Corte costituzionale non avverà più con una seduta comune del Parlamento (come invece stabilito nel passaggio alla Camera e come avviene oggi), ma verranno eletti separatamente: tre dall’assemblea di Montecitorio e due dal futuro Senato delle autonomie. Questo per evitare, con una seduta comune, la sproporzione tra i rami del Parlamento (i deputati rimarranno 630 ma i senatori scenderanno a 100).
PRESIDENTE CAMERA SOSTITUIRÀ CAPO STATO ‘AD INTERIM’ Sarà il presidente della Camera (e non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica ‘ad interim’.
CAMERA DECIDERÀ AUTORIZZAZIONE INDAGINI SU PREMIER Spetterà solamente alla Camera il potere di autorizzazione a procedere della giurisdizione ordinaria nei confronti del presidente del Consiglio e dei ministri, anche se cessati dalla carica, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.
DDL ‘SCELTI’ DA GOVERNO, OK DATA CERTA I disegni di legge che il governo riterrà più importanti dovranno essere posti in votazione entro 70 giorni (e non più 60) dalla deliberazione di urgenza. Il termine di 70 giorni, però, potrà ‘essere differito di 15 giorni, in relazione ai tempi di esame della commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Un’altra novità è che il regolamento della Camera stabilirà le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge. È stata infine prevista una norma transitoria: fin all’adeguamento del regolamento della Camera, il differimento del termine dei 70 giorni non può essere inferiore a dieci giorni.
CAMBIA CONVERSIONE DECRETI LEGGE A regime, il Senato disporrà l’esame dei relativi disegni di legge entro 30 giorni dalla loro presentazione alla Camera e le proposte di modifiche potranno essere deliberate entro 10 giorni dalla data di trasmissione del dl da parte della Camera, che deve avvenire non oltre 40 giorni dalla presentazione.
La riforma costituzionale stabilisce anche limiti di materia, divieti di contenuto e precisi vincoli per la decretazione d’urgenza, la cui portata si estende anche alla legge di conversione del decreto, traducendosi quindi in limite non solo per il governo, ma anche per l’attività emendativa parlamentare. Il limite per la conversione in legge rimane 60 giorni. Solo nel caso il presidente della Repubblica rimandi indietro il testo prima della promulgazione, il totale dei giorni sale a 90 giorni.
REFERENDUM Serviranno 800mila firme. Dopo le prime 400mila la Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità. Potranno riguardare o intere leggi o una parte purché questa abbia un valore normativo autonomo.
SALGONO A 150MILA FIRME PER PDL POPOLARI Salgono da 50mila a 150mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge popolare. Con l’articolo 11 del ddl Boschi viene introdotto il principio che ne deve essere garantito l’esame e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.
L’articolo inoltre prevede che il Senato potrà, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, richiedere alla Camera di procedere all’esame di un disegno di legge. In quel caso, la Camera procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato.
SÌ A STATUTO OPPOSIZIONI CAMERA. SARÀ NEL REGOLAMENTO Con la riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione viene anche prevista la creazione dello statuto delle opposizioni. Questo sarà ‘disciplinato’ dal regolamento della Camera.
PARITÀ GENERE PER ELEZIONI IN COSTITUZIONE La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio di genere tra uomini e donne nella rappresentanza.
OK A TRASPARENZA PA IN COSTITUZIONE Le leggi che regolano gli uffici pubblici dovranno assicurare non solo il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazioni ma anche la loro trasparenza.
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