L’aula del Senato, con 194 si’, 26 no e 8 astenuti, ha approvato l’articolo 2 del ddl sulle riforme costituzionali. La maggioranza, con l’appoggio di Forza Italia, ha quindi superato lo ‘scoglio’ principale del testo, quello sul nuovo Senato di secondo grado, con 100 componenti (95 tra consiglieri regionali e sindaci e 5 di nomina del presidente della Repubblica).
I nuovi senatori saranno scelti da una platea di ‘Grandi elettori’ di Consiglieri regionali. L’articolo 2 e’ stato votato da Pd, Ncd, Sc, Pi piu’ il gruppo del partito di Berlusconi, con il ‘no’ di Sel, ex Movimento 5 stelle, e qualche dissidente Pd e Forza Italia.
Le altre opposizioni, M5s e Lega, sono rimaste sull’Aventino, non partecipando alle votazioni in aula. L’articolo 2 modifica l’articolo 57 della Costituzione. Tutti gli emendamenti per cercare di far restare il Senato una Camera eletta a suffragio universale dai cittadini sono state respinti.
Questo il testo dell’articolo 2 del ddl riforme approvato dall’aula del Senato: "Il Senato della Repubblica e’ composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella mi sura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione puo’ avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle di- sposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu’ alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalita’ di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonche’ quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio".
Discussione su questo articolo