È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno (ed è quindi entrato in vigore) il Decreto che dispone l’attuazione del regime speciale per i lavoratori cosiddetti “rimpatriati” disciplinati dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Sono perciò ora ufficiali le disposizioni attuative che regolano il bonus introdotto dal Governo per tale categoria di lavoratori.
Si ricorderà che in un mio recente comunicato avevo stigmatizzato il ritardo del MEF nell’emanare il decreto che avrebbe dovuto armonizzare l’intreccio delle normative introdotte negli ultimi anni a favore del “rientro dei cervelli” in Italia e che aveva generato confusione tra i soggetti potenzialmente interessati.
Come si ricorderà l’articolo 16 (Regime speciale per lavoratori rimpatriati), comma 3, del d. lgs n.147 del 2015 stabiliva che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data dell’entrata in vigore dello stesso d. lgs (7 ottobre 2015), sarebbero state adottate le disposizioni di attuazione per il coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.
Il Decreto del MEF stabilisce infatti che le agevolazioni fiscali di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – in pratica si tratta di una riduzione dell’imponibile del 30 per cento del reddito complessivo prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato – trovano applicazione, a decorrere dall’anno 2016, per il periodo d’imposta del predetto trasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
b) l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
c) l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206. 2. Sono altresì destinatari delle medesime agevolazioni i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, e i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
È importante sottolineare che il Decreto del MEF dispone l’incompatibilità con la contemporanea fruizione dei benefici disposti dall’articolo 44 del Dl 78/2010, per il rientro dei "cervelli", e la necessità di mantenere la residenza in Italia per almeno due anni, per non perdere le agevolazioni fiscali e non dover restituire quanto già fruito con l’aggiunta di sanzioni e interessi.
*deputato Pd eletto oltre confine e residente in Australia
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