E’ un cambiamento corposo quello che il disegno di legge costituzionale di modifica del titolo V dara’ all’assetto delle funzioni delle Regioni e degli enti locali. Ecco di seguito un elenco delle modifiche piu’ importanti contenute nella bozza circolata prima del Consiglio dei Ministri.
– FORMULA DI SALVAGUARDIA – Il testo che propone il governo introduce all’articolo 117 una formula di salvaguardia che affida allo Stato, a prescindere dalla ripartizione con le Regioni, il compito di garante dei diritti costituzionali e dell’unita’ della Repubblica.
– RAPPORTI INTERNAZIONALI – E’ attribuita completamente allo Stato la legislazione in materia di rapporti internazionali e comunitari, ANCHE PER LA PARTE RELATIVA ALLE REGIONI, sopprimendo cosi’ l’attuale forma ‘concorrente’ prevista dalla Carta.
– CONTROLLO CORTE DEI CONTI ESTESO A REGIONI – Il controllo preventivo di legittimita’ sugli atti del Governo viene esteso, oltre che sugli atti del Governo, ALLE REGIONI E AI BILANCI REGIONALI. Il nuovo testo introduce LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE AL PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO E AL PATTO DI STABILITA’ (derivanti dall’ordinamento Ue).
– ESTESA LEGISLAZIONE STATO SU MATERIE – In futuro lo Stato avra’ legislazione esclusiva anche in materia di ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI E COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Di pertinenza statale saranno anche LE NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SUI LIVELLI MINIMI GENERALI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DISCIPLINA GIURIDICA DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (materie che attualmente non sono previste dall’art.117 ma che la Corte Costituzionale ha sostanzialmente attribuito allo Stato al fine di evitare contenziosi).
– DISCIPLINA COMUNI E PROVINCE – Lo Stato si occupera’ anche della DISCIPLINA GENERALE circa le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta’ Metropolitane. Questa specificazione prende le mosse nell’ambito delle riforme realizzate o in via di attuazione per le Province e le Citta’ Metropolitane.
– LEGISLAZIONE ESCLUSIVA SU PORTI E AEROPORTI – Non saranno piu’ a legislazione concorrente ma esclusive dello Stato le materie relative a: PORTI MARITTIMI E AEROPORTI CIVILI (DI INTERESSE NAZIONALE E INTERNAZIONALE), GRANDI RETI DI TRASPORTO E NAVIGAZIONE, ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL’ENERGIA.
– TURISMO DIVENTA MATERIA CONCORRENTE – Il TURISMO diventa MATERIA DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE, in linea con la giurisprudenza della Consulta; di questo ambito faranno parte anche i PORTI LACUALI E FLUVIALI, I PORTI MARITTIMI E GLI AEROPORTI CIVILI DI INTERESSE REGIONALE.
– RIDEFINITO RAPPORTO FRA LEGISLAZIONE STATO E REGIONI – Il ddl ridefinisce nel suo complesso il rapporto FRA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE NELLE MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE. Le regioni sono chiamate a esercitare la potesta’ legislativa NEL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO, CHE, NELLE MEDESIME MATERIE, DISCIPLINA I PROFILI FUNZIONALI ALL’UNITA’ GIURIDICA ED ECONOMICA DELLO STATO.
– DISCIPLINATA COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI. Viene fatta chiarezza sulla competenza legislativa residuale delle Regioni, osservando che queste, nelle materie non attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato o alla legislazione concorrente, ESERCITANO LA POTESTA’ LEGISLATIVA NEL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO.
– CONFERENZA STATO-REGIONI ASSUME RANGO COSTITUZIONALE – LA CONFERENZA STATO-REGIONI AVRA’ RANGO COSTITUZIONALE; e’ previsto inoltre che, per abbassare il contenzioso, NON POSSA ESSERE ADITA LA CONSULTA (dallo Stato, dalle regioni e dalle Province autonome) quando in Conferenza si ottenga un’intesa o un parere favorevole.
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