È stata assegnata alla Commissione Cultura della Camera la proposta di legge dei deputati del Maie, Ricardo Merlo e Mario Borghese, entrambi eletti in Sud America, “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della cultura italiana nel mondo nonché per il recupero e il restauro del patrimonio culturale nazionale”. Il testo – qualora dovesse iniziare l’iter in Commissione – sarebbe sottoposto ai pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), Lavoro e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
La proposta di legge, si legge nella presentazione, “è volta alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale italiano nel mondo, nell’intenzione di salvaguardare la cultura e l’arte italiane per favorirne una maggiore diffusione. A tale fine è istituito, all’articolo 1, il Comitato per la promozione e la valorizzazione della cultura italiana nel mondo, definendo con chiarezza i suoi compiti e le aree progettuali sulle quali si dovrà declinare una nuova politica della cultura italiana nel mondo. All’articolo 2 è istituito un apposito Fondo, le cui modalità di concessione dei contributi sono stabilite dall’articolo 3. Gli articoli 4 e 5 prevedono disposizioni su eventuali donazioni o sponsorizzazioni a favore del citato Fondo e sulla copertura finanziaria. Il fine ultimo della presente proposta è quello di rendere la cultura italiana motore centrale della ripresa economica, una ventata di “energia pulita” in grado di far ripartire il Paese generando nuova occupazione e reddito per i giovani e per la classe lavorativa meno abbiente”.
Il testo si compone di 5 articoli.
“ART. 1.
1. La presente legge è finalizzata alla promozione e alla valorizzazione della cultura italiana nel mondo nonché al recupero e al restauro del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, favorendo l’accesso alle sue fonti.
2. Per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Comitato per la promozione e la valorizzazione della cultura italiana nel mondo, di seguito denominato “Comitato”.
3. Il Comitato ha i seguenti compiti: a) contribuire a facilitare il pieno godimento dei diritti culturali e il libero accesso alle fonti della cultura italiana nel mondo; b) promuovere e incentivare la regionalizzazione della produzione culturale e artistica in Italia attraverso la valorizzazione delle risorse umane e delle culture locali; c) sostenere, sviluppare e diffondere manifestazioni culturali organizzate da amministrazioni locali o da liberi imprenditori; d) preservare il patrimonio culturale materiale e immateriale rappresentante la storia e la cultura italiane; e) promuovere e incentivare la diffusione della cultura italiana nel mondo tenendo conto della rappresentanza degli italiani residenti all’estero; f) sviluppare i valori culturali di popoli e nazioni stranieri prendendo in considerazione i flussi migratori che investono l’Italia; g) stimolare e diffondere il valore universale della cultura italiana, del sapere e della memoria collettiva; h) incentivare il recupero e il restauro del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo definisce i criteri per la composizione e per la nomina dei membri del Comitato e dell’organo di amministrazione del Fondo di cui all’articolo 2, nonché la durata in carica dei membri stessi.
ART. 2.
1. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per la promozione e la valorizzazione della cultura italiana nel mondo, di seguito denominato “Fondo”, con lo scopo di finanziare i progetti pubblici relativi alla diffusione della cultura e dell’arte italiane, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
2. Il Fondo finanzia fino all’80 per cento del costo totale di ciascun progetto, previa attestazione documentata da parte del soggetto richiedente, anche se persona giuridica di diritto pubblico, della copertura dell’importo residuo, ovvero della copertura del medesimo importo mediante il finanziamento di un soggetto terzo.
3. Al Fondo possono essere altresì destinate donazioni o sponsorizzazioni per progetti specifici pubblici relativi alla diffusione della cultura e dell’arte italiane nei seguenti settori: a) arti dello spettacolo; b) musica classica o strumentale; c) mostre di arti visive; d) biblioteche, musei e archivi pubblici, con particolare riferimento alla formazione del personale e all’acquisizione di attrezzature per la loro manutenzione; e) produzione di film, di cortometraggi e di video-documentari brevi o di media lunghezza, nonché conservazione e diffusione delle raccolte audiovisive; f) conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale; g) costruzione e manutenzione di cinema e di teatri da adibire anche a centri culturali pubblici nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
ART. 3.
1. Al fine della concessione dei contributi del Fondo, i progetti di cui all’articolo 2 devono essere presentati al Comitato unitamente al preventivo dettagliato dei costi previsti.
2. Il Comitato, entro tre mesi dalla presentazione dei progetti, comunica ai soggetti richiedenti la sua decisione ovvero li invita a integrare la documentazione presentata se ritenuta insufficiente.
3. Qualora il progetto sia respinto, il soggetto richiedente può, entro trenta giorni, presentare ricorso, sul quale il Comitato è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni.
4. L’approvazione definitiva da parte del Comitato è pubblicata in un’apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, corredata dell’importo del contributo concesso e della data di scadenza dello stesso contributo. 5. Il Comitato pubblica, con le modalità di cui al comma 4, entro il 28 febbraio di ogni anno, l’importo totale dei contributi concessi nel corso dell’anno precedente suddivisi per progetto.
ART. 4.
1. I soggetti che effettuano le donazioni o le sponsorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 3, possono dedurre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o dall’imposta sul reddito delle società gli importi effettivamente versati a favore dei progetti di cui alla presente legge, sulla base delle seguenti percentuali: a) nel caso di persone fisiche, il 100 per cento della donazione e l’80 per cento della sponsorizzazione; b) nel caso di persone giuridiche, il 100 per cento della donazione e il 60 per cento della sponsorizzazione.
2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pubblica, entro il 28 febbraio di ogni anno, in un’apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l’importo dei fondi autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze per la copertura delle deduzioni previste dal comma 1 nell’anno precedente, suddivise per soggetto beneficiario.
ART. 5.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”. (aise)
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