Anche per il cittadino italiano emigrato, la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, a seguito – scrive Italia Oggi – della rivendita dell’abitazione prima del decorso di cinque anni dall’ acquisto, non è impedita dal riacquisto della nuda proprietà di un nuovo alloggio.
Questo il parere espresso dall’agenzia delle entrate con la risposta n. 349 del 28 giugno 2022 sull’ istanza di interpello con la quale una cittadina italiana residente all’ estero ed iscritta all’AIRE chiedeva di sapere se, in ragione della propria condizione di emigrata, l’acquisto della nuda proprietà di un’ abitazione fosse idonea ad evitare la decadenza dall’ agevolazione fruita all’ atto del precedente acquisto di un alloggio come prima casa nel territorio italiano e rivenduto prima del decorso di cinque anni.
In proposito, l’agenzia conferma anzitutto il principio affermato con la risposta n. 627/2021, secondo cui il cittadino residente all’estero, anche in sede di riacquisto al fine di evitare la decadenza in base alla predetta disposizione, non ha l’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale, non essendo possibile imporre tale obbligo agli emigrati.