Con questo comunicato vogliamo informare e chiarire che la norma sul pensionamento anticipato definita “Opzione donna” deve applicarsi anche alle pensioni in regime internazionale e quindi a tutte le donne italiane residenti all’estero, o successivamente rientrate in Italia, che possono far valere i requisiti richiesti e scelgono di optare per tale sistema.
Si tratta di una possibilità che potrebbe interessare migliaia di nostre connazionali le quali desiderino ottenere un pensione italiana in anticipo rispetto all’attuale età pensionabile, ancorché con una penalizzazione (che comunque potrebbe essere in alcuni casi compensata con la concessione dell’integrazione al trattamento minimo).
Come gli addetti ai lavori sanno, la legge Fornero aveva confermato fino al 31 dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima (e cioè a 57 anni e tre mesi con 35 anni di contribuzione), a patto però che avessero scelto (scelgano) di acquisire una pensione calcolata con il metodo contributivo (che come si sa, con riferimento all’importo, è meno favorevole di quello retributivo). I 35 anni di contribuzione richiesti possono essere perfezionati anche con il meccanismo della totalizzazione dei contributi previsto dalle convenzioni internazionali di sicurezza sociale, siano esse bilaterali o multilaterali come i Regolamenti comunitari. Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) che consente di anticipare l’uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com’è noto, attualmente richiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica ( pensione anticipata ) o il raggiungimento di un’età anagrafica pari a 65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato; 66 anni e 1 mese per le autonome unitamente a 20 anni di contributi ( pensione di vecchiaia ).
Con l’opzione donna si può quindi uscire invece con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati con la condizione del calcolo contributivo.
In base alla normativa in vigore, modificata ultimamente ed ulteriormente con la Legge di stabilità per il 2016, la data del 31 dicembre 2015 va considerata quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi ed anagrafici (e cioè 35 anni di contributi e 57 anni e tre mesi di età) per il diritto alla pensione anticipata nel “regime (sperimentale) donna”, mentre invece la decorrenza della pensione (a patto che si sia cessato o si cessi di lavorare) può essere successiva a tale data (si ricorda che secondo il messaggio Inps n. 9231/2014 , è possibile esercitare l’opzione anche successivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi e cioè anche nel 2016).
Va inoltre menzionato che per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l’assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome: ciò significa che se una nostra connazionale lavoratrice dipendente residente all’estero (ma anche emigrata e poi rientrata in Italia) ha maturato i requisiti richiesti entro la fine del mese di ottobre 2015 (per esempio) potrà ottenere la pensione (il pro-rata) entro la fine di ottobre 2016 (e potrà eventualmente continuare a lavorare fino a tale data).
Le lavoratrici quindi che maturino il diritto tramite una convenzione internazionale e decidano di optare per il “regime agevolato donna” andrebbero in pensione molto prima ma subirebbero tuttavia una decurtazione sull’assegno (magari già basso perché in convenzione ed ottenuto con pochi contributi in Italia) anche fino al 30% (sono molte le variabili che andrebbero considerate, dall’anzianità contributiva al montante contributivo, etc.).
Per la presa in considerazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione , volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.
Va sottolineato che la disciplina sperimentale prevede che l’applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo.
Pertanto a chi dovesse optare per il regime agevolato si dovranno applicare le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo (Inps, Messaggio 219 del 4 gennaio 2013).
Alla luce della complessità della materia esaminata, si consiglia comunque alle nostre connazionali interessate alla pensione anticipata di contattare un competente ente di patronato per verificare il soddisfacimento dei requisiti e la effettiva convenienza di optare per il sistema “Opzione donna” che consente di andare in pensione prima ma con un importo pensionistico più basso.
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