Caro pensionato italiano residente in Bulgaria, se non vuoi pagare le tasse sulla tua pensione in Italia devi prenderti la cittadinanza bulgara. Proprio così. E’ questa l’antipatica clausola contenuta nell’accordo tra l’Italia e la Bulgaria.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, in risposta all’On. Angela Schirò, deputata Pd eletta nella ripartizione estera Europa: “La risposta definitiva dell’ADE (Agenzia delle Entrate) – dichiara Schirò – alla mia richiesta di intervento sull’anomalia della convenzione tra Italia e Bulgaria contro le doppie imposizioni fiscali è la seguente: “In conclusione, sulla base del vigente quadro normativo applicabile alla fattispecie rappresentata, l’INPS è tenuto ad applicare le ritenute alla fonte, previste dal citato articolo 23 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti ai pensionati che, seppur residenti in Bulgaria ai sensi della vigente normativa interna di tale Stato, non risultano in possesso della cittadinanza bulgara”.
Dunque, sottolinea l’onorevole Pd, “le pensioni erogate dall’Inps ai nostri connazionali residenti in Bulgaria continueranno ad essere tassate alla fonte, e cioè in Italia, a meno che gli interessati non abbiano acquisito o acquisiscano la nazionalità bulgara (giova ricordare comunque che tali pensioni in virtù dell’articolo 22 della stessa Convenzione non possono essere tassate anche dalla Bulgaria – proprio per evitare una doppia tassazione”. E spiega: “Rimane il fatto, ovviamente, che le aliquote fiscali italiane sono molto più alte di quelle bulgare e per i nostri pensionati sarebbe più conveniente che fosse la Bulgaria a tassare le pensioni e non l’Italia”.
Che presa in giro. I benefici convenzionali possono essere riconosciuti alle persone fisiche che, in relazione alla Bulgaria, siano in possesso della cittadinanza di tale Stato. La residenza non basta, ci vuole la cittadinanza bulgara.
Cosa fare ora?, si chiede Schirò. “Fermo restando il fatto che la competenza tecnico giuridica dell’ADE è limitata all’interpretazione ed all’applicazione della vigente normativa interna ed internazionale riguardante la materia tributaria e, pertanto, non si estende all’attivazione di contatti con le competenti Autorità fiscali estere finalizzati alla modifica dei vigenti Trattati, dovranno essere nuovamente attivati al riguardo i contatti con il Dipartimento delle Finanze del MEF e con il Ministro degli Affari Esteri affinché si attivino i canali e i percorsi politici e amministrativi per la revisione della vigente Convenzione fiscale. Io ovviamente non lascerò nulla di intentato, ma non sarà facile”. Se non impossibile.