Finalmente è arrivato il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali ai pensionati residenti all’estero che si trasferiscono nel Sud Italia e che sono titolari di pensione estera ma anche di pensione Italiana.
La titolarità di una pensione italiana non pregiudica – ha chiarito l’ADE – il diritto all’applicazione della flat tax al 7% sui redditi esteri a favore di coloro i quali decidono di acquisire la residenza (fiscale) in Italia.
Il chiarimento dell’Agenzia si era reso necessario perché la normativa non statuiva esplicitamente se il regime agevolativo previsto dall’articolo 24-ter del TUIR mirato alle persone fisiche titolari di redditi da pensione estera i quali si trasferiscono in comuni italiani con determinate caratteristiche, fosse applicabile anche a coloro che riscuotono una pensione erogata dall’Inps.
Il chiarimento è arrivato dopo numerose sollecitazioni, anche da parte dei parlamentari eletti all’estero, con la risposta (n. 280 del 27 agosto u.s.) ad un interpello di un pensionato italiano residente a Boston e titolare di pensione statunitense e anche di pensione italiana che intendeva trasferirsi in Italia con la famiglia.
Come è noto la legge di Bilancio per il 2019 aveva inserito nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) l’articolo 24-ter che prevedeva un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.
In particolare è previsto che tali soggetti i quali trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (o in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti delle zone colpite dai terremoti del 2016 e 2017), possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria con aliquota del 7 per cento.
Per accedere al regime agevolativo (dalla durata di 10 anni), quindi, è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei comuni su indicati. Considerata la ratio della normativa in esame, volta ad attrarre nei Comuni, tra l’altro, appartenenti al territorio del Mezzogiorno, i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese, la fruizione del beneficio implica ovviamente l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.
Giova ricordare che secondo la normativa in vigore non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché l’opzione è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi fiscali. Per l’accesso al regime fiscale agevolativo è necessaria la titolarità di redditi da pensione estera mentre invece la norma esclude l’applicabilità dell’agevolazione ai residenti all’estero titolari di sola pensione italiana.
Il chiarimento di cui sopra si era reso necessario nei confronti di coloro i quali sono titolari sia di pensione estera che di pensione italiana.
In conclusione quindi l’Agenzia ritiene che i titolari di pensione estera che decidono di trasferirsi in Italia possano beneficiare dell’imposta sostitutiva ad aliquota del 7 per cento per i redditi da pensione estera (e anche tutti gli altri redditi esteri) anche se, contemporaneamente sono titolari di trattamento pensionistico erogato dall’Inps. Rimangono tuttavia escluse dall’agevolazione le somme corrisposte dall’Istituto di previdenza nazionale italiano in quanto redditi di fonte italiana, per i quali invece valgono i principi ordinari di tassazione ai fini dell’Irpef previsti per i soggetti residenti.
On. Angela Schirò, Pd