Anche i titolari di una pensione estera corrisposta da fondi di categoria che si trasferiscono in Italia hanno diritto al regime agevolativo fiscale del 7%. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad un titolare di pensione erogata secondo uno schema pensionistico collettivo finlandese (cd. del secondo pilastro) che integra le “statutory pensions” (pensioni nazionali legate al reddito, cd. del primo pilastro ).
Il pensionato finlandese aveva fatto presente all’ADE che intendeva esercitare l’opzione per l’applicazione del regime opzionale di cui all’articolo 24-ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il TUIR) a partire dal suo primo anno di residenza fiscale in Italia, da stabilire in un Comune della Regione Abruzzo che, secondo le rilevazioni Istat 2020, ha un numero di abitanti residenti pari a 7.276.
L’agevolazione fiscale, come è noto, si applica infatti ai titolari di pensione estera – a prescindere dalla loro nazionalità – che trasferiscono la propria residenza fiscale nei comuni del Mezzogiorno d’Italia con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
Giova precisare che anche se l’Agenzia delle Entrate nelle sue circolari non ha mai indicato in maniera esplicita che per pensione estera si debba considerare anche un pro-rata estero maturato in convenzione con l’Italia, noi riteniamo che tale pro-rata debba essere considerato pensione estera: in materia abbiamo chiesto chiarimenti e siamo ancora in attesa di una risposta.
Tali soggetti pensionati possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).
L’opzione per il regime fiscale agevolato al 7% può essere esercitata dalle persone che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa; essa è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale.
Si tratta di un beneficio fiscale molto interessante che è stato concepito dal legislatore per favorire – tramite l’incentivo fiscale al rientro – gli investimenti, i consumi ed il radicamento, tra l’altro, in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche. Infatti l’opzione per il regime agevolativo consente al contribuente pensionato di assoggettare a imposizione sostitutiva del solo 7%, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del TUIR.
Nel caso preso in esame nella risposta all’interpello n. 462 del 7 luglio u.s., presentato da un titolare di una pensione erogata in forza di uno schema pensionistico promosso dal proprio datore di lavoro finlandese, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quindi che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno possono optare per l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione anche quando sono titolari di un trattamento integrativo della pensione obbligatoria realizzato attraverso fondi pensione di categoria.
A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA -Tax Information Exchange Agreement – ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale).
Le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, infatti, sono equiparate ai redditi a cui si applica l’imposta sostitutiva dell’IRPEF al 7 per cento (in particolare con riferimento al caso esaminato, sulla base di quanto rappresentato dal pensionato finlandese e dalla documentazione allegata, si evince che egli è beneficiario di una polizza assicurativa, stipulata dal datore di lavoro secondo il regime previdenziale previsto dalla Finlandia (cd. secondo pilastro), che ha la funzione di consentire all’assicurato di integrare la pensione obbligatoria, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione).
On. Angela Schirò, Pd