Sembra senza fine il percorso legislativo di ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.
Il ddl, che ora torna alla Camera in quinta lettura, riveste una particolare importanza perche’ contrasta un tipo di reato che e’ spesso alla ribalta della cronaca e, per un periodo, e’ stato oggetto di attenzione mediatica per la vicenda del processo Ruby. Nel lungo ping pong tra Camera e Senato cominciato all’inizio del 2010 e’ rimasto confermato l’impianto sanzionatorio che inasprisce le pene per la prostituzione minorile e, tra l’altro, prevede pesanti sanzioni per chi assiste a spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minorenni. Piu’ rigore anche contro i maltrattamenti su familiari e conviventi.
Ecco, in sintesi, i punti centrali del provvedimento con le modifiche apportate a palazzo Madama.
– PROSTITUZIONE MINORILE. Reclusione da sei a dodici anni e multa da 15.000 a 150.000 euro per chi induce alla prostituzione un minorenne, favorisce, organizza o controlla la prostituzione di un minorenne. Chiunque compie atti sessuali con un minore fra i 14 e i 18 anni,in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita’, anche solo promessi, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni (il testo della Camera prevedeva da sei mesi a quattro anni) e con la multa da 1.500 a 6.000 euro. Se il minore ha meno di 16 anni, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’.
Pene aumentate se si tratta di minori in stato di infermita’ o minorazione. In caso di prostituzione minorile sara’ escluso il patteggiamento.
– ISTIGAZIONE A PRATICHE DI PEDOFILIA E DI PEDOPORNOGRAFIA. Punisce con la reclusione da 6 mesi a tre anni chiunque pubblicamente istiga alla pedofilia e ne fa apologia. E ‘non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni di carattere artistico, letterario, storico o di costume’. Inoltre, la pena e’ aumentata se il fatto e’ compiuto con il mezzo della stampa, in via telematica attraverso internet (il cosidetto grooming) o con strumenti informatici, per esempio con gli sms, le chat, i socialnetwork e i giochi on line.
– MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI: Riscritto l’art 572 del codice penale. Chiunque maltratta un familiare o un convivente o una persona a lui affidata e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena aumenta da otto a nove anni nel caso di lesioni personali gravi.
– CARCERE PER CHI ASSISTE A SPETTACOLI PORNO CON MINORI: Chiunque assiste a spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori di anni 18 in attivita’ sessuali esplicite o anche simulate e’ punito con la reclusione fino a tre anni.
– CHIUSURA DI ESERCIZI COMMERCIALI E REVOCA LICENZA EMITTENTI: Vale per i locali e le emittenti televisive la cui attivita’ rientra nei reati di pedofilia e pedopornografia.
– IGNORANZA ETA’ PERSONA OFFESA: Il colpevole non puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza dell’ eta’ della persona offesa qualora si tratti di un minore di anni 18 ‘salvo che si tratti di ignoranza inevitabile’.
– CORRUZIONE MINORENNE: reclusione da uno a cinque anni a chi compie atti sessuali alla presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere.
– ATTENUANTI PER CHI COLLABORA CON POLIZIA. La pena e’ diminuita da un terzo fino alla meta’ per colui che, pur avendo concorso al reato, collabora.
– INSEGNANTI INTERDETTI A VITA. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti comporta l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado.
– NELLE INDAGINI CONSULENTE PSICHIATRA: Si prevede la presenza e l’ausilio di un psicologo o di un psichiatra infantile nei contatti con i minori durante le indagini.
– RIABILITAZIONE IN CARCERE: Si ricorre a trattamenti psicologici per i pedofili dietro le sbarre
– COMPETENZE TRIBUNALI: questo punto e’ un punto modificato dal Senato che stabilisce la competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori alla Procure distrettuali ordinarie e non alla Procure circondariali, mentre si riconosce la competenza delle Procure distrettuali antimafia per i reati verso i minori se commessi con il coinvolgimento di associazioni criminali.
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