Da quasi un anno ci stiamo occupando del nuovo Accordo fiscale che, prima, si stava concludendo e che, poi, è stato firmato lo scorso 23 febbraio tra Italia e Svizzera. Un accordo che, come noto, riguarda essenzialmente i grandi evasori fiscali italiani che, nel tempo, hanno trasferito illegalmente ingenti somme di denaro nelle casseforti delle banche elvetiche e che, grazie a questo accordo, autodenunciandosi, potranno regolarizzare le loro posizioni con il fisco italiano con delle sanzioni ridotte. In caso contrario rischieranno comunque di venire scoperti dal fisco italiano, al più tardi, nel 2018 quando entrerà in vigore lo scambio automatico di informazioni tra l’Italia e la Confederazione, rischiando, così, sanzioni molto più elevate ed una possibile denuncia penale.
Al momento della firma dell’Accordo fiscale la scadenza per questa autodenuncia o dichiarazione volontaria al fisco italiano – meglio conosciuta con il termine inglese “Voluntary Disclosure”- era stata fissata al 30 settembre scorso. Poi, anche in considerazione delle difficoltà da parte degli interessati nel procurarsi la documentazione bancaria indispensabile per l’autodenuncia all’Agenzia delle Entrate, da un lato, e, dall’altro, per il ritardo con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto a fare chiarezza sul alcuni aspetti dell’accordo stesso, il governo italiano – in zona cesarini alla vigilia della scadenza del 30 settembre – ha prorogato il termine dell’autodenuncia al prossimo 30 novembre con la possibilità di produrre la documentazione necessaria entro il successivo 31 dicembre.
Quindi un bel po’ di respiro per quanti vogliono approfittare di questa “Voluntary Disclosure” per mettersi in regola con il fisco italiano e non solo per gli incalliti evasori fiscali italiani ma anche per tutti quegli ex emigrati in Svizzera che vi hanno lasciato i loro risparmi dopo il rimpatrio senza dichiararli al fisco italiano e che adesso devono fare i conti, pure loro, con le conseguenze di questo nuovo Accordo fiscale tra l’Italia e la Confederazione. Ex emigrati ai quali, sin dal dicembre 2014, ci eravamo rivolti con vari appelli per sollecitarli a mettersi in regola e che non pensavamo fossero in così tanti ad aver lasciato un conto bancario in Svizzera come, invece, ci risulta dalle informazioni che ci pervengono dai circoli della UIM e dalle stesse sedi del patronato ITAL UIL.
In ogni caso, il monitoraggio dei conti all’estero da parte del fisco italiano (Agenzia delle Entrate) non riguarda, comunque, i conti bancari il cui importo massimo – raggiunto nel corso del periodo di imposta – non superi i 10’000 euro. Inoltre è evidente che per gli ex emigrati – titolari di un conto in Svizzera con i loro risparmi – la sanzione da pagare con l’autodenuncia sarà certamente limitata poiché non si tratta di evasori né, tantomeno, di esportatori di valuta, sempre che, dopo il rimpatrio, questi loro conti non siano più stati alimentati da ulteriori versamenti.
Infatti, come abbiamo già avuto modo di sottolineare in passato trattando questo argomento, la situazione cambia e può diventare un vero problema per quegli ex emigrati che, dopo il rimpatrio, abbiano fatto versare su questi conti le loro rendite mensili dagli enti assicurativi e/o previdenziali elvetici (SUVA, CPA, AVS-AI o di assicurazioni private) poiché, in questi casi, si è anche in presenza di una evasione fiscale nei confronti dello Stato italiano. Per concludere, ripetiamo ancora una volta l’appello affinché tutti gli ex emigrati, con un conto all’estero si rivolgano al più presto all’Agenzia delle Entrate italiana per chiarire la loro posizione e mettersi in regola entro questa nuova scadenza del prossimo 30 novembre, magari facendosi assistere da un esperto di un CAF UIL.
*coordinatore UIM Europa
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