Avevamo anticipato in un recente comunicato la notizia relativa al nuovo quadro giuridico che disciplina nella UE il distacco transnazionale dei lavoratori illustrato dal Dlgs n. 136 del 2016. Ora, con una recente Circolare (la n. 1 del 2017) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro riepiloga le regole, le procedure e fornisce le indicazioni operative con particolare riferimento a:
a) l’ambito applicativo del decreto legislativo, b) l’autenticità del distacco e gli elementi oggetto di verifica da parte del personale ispettivo; c) il regime sanzionatorio.
L’obiettivo delle nuove norme – giova sottolineare – è quello di contrastare il frequente fenomeno del “distacco camuffato” introducendo degli obblighi che dovrebbero garantire meglio il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati con particolare attenzione all’assunzione, alla remunerazione e alle altre condizioni di lavoro.
Ci ricorda infatti il Ministero del Lavoro (Dipartimento INL) nella sua Circolare che tra i nuovi adempimenti amministrativi introdotti nel nostro ordinamento c’è l’obbligo, per le imprese straniere che intendano distaccare lavoratori nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, di effettuare la comunicazione preventiva di distacco. A questo adempimento sono anche soggette le aziende stabilite in altri Stati membri o in uno Stato terzo/extra UE e le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia. In particolare, le nuove disposizioni sanciscono in capo al prestatore di servizi straniero l’obbligo di effettuare la dichiarazione preventiva di distacco del personale impiegato in Italia entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 e dai relativi allegati, da poco entrato in vigore. La comunicazione deve essere trasmessa utilizzando il modello UNI_DISTACCO_UE.
A far data dal 26 dicembre u.s., dunque, l’azienda straniera distaccante ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in Italia. A decorrere dalla medesima data, le imprese straniere sono altresì tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016. Tale comunicazione andrà effettuata entro il 26 gennaio 2017 – con specifiche modalità indicate nella Circolare – sempreché i distacchi siano ancora in essere a tale data.
Sono quindi da ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.
La comunicazione preventiva deve contenere le seguenti informazioni:
– dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell’azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili); – generalità dei lavoratori distaccati; – durata del distacco: data di inizio e data di fine; – sede del distacco: indirizzo o indirizzi del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; – dati identificativi del soggetto distaccatario; – specifica tipologia di servizi che giustificano il distacco: settore merceologico del soggetto distaccatario, etc.
Infine, in ossequio ai principi comunitari di effettività e proporzionalità delle sanzioni, la cogenza dei nuovi obblighi comunicazionali è assicurata da un adeguato regime sanzionatorio (multe che variano a seconda della tipologia della violazione). In particolare, per evitare eventuali sanzioni il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare: – il distacco entro le ore ventiquattro del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso, a meno dei casi che ammettono la c.d. Comunicazione Preventiva Posticipata; – l’annullamento del distacco entro le ore ventiquattro del giorno antecedente all’inizio del distacco del lavoratore; – tutte le modificazioni successive concernenti dati non essenziali entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
*deputato Pd eletto all’estero e residente in Australia
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