Il Presidente del MAIE, on. Ricardo Merlo, ha rilasciato oggi una nota in cui fa sapere che, insieme all’ on. Mario Borghese, ha presentato in parlamento una proposta di legge che introduce nuove norme in materia di riacquisto della cittadinanza da parte di discendenti di italiani emigrati in caso di perdita della documentazione probatoria. (N. 4564).
“Nel corso di una mia recente visita alla comunità italiana residente in Messico – ha dichiarato il Presidente del MAIE – sono entrato in contatto con la comunità di discendenza italiana residente a Chipilo. Molte delle persone incontrate in quell’occasione lamentavano di non poter ottenere il riconoscimento dello ius sanguinis, pur essendo discendenti di italiani al 100%, per l’impossibilità di trovare i documenti comprovanti necessari”.
“Esistono situazioni di discendenti di italiani che obiettivamente e praticamente non possono dimostrare la linea parentale ininterrotta – ha aggiunto il giovane deputato del MAIE Mario Borghese – perché i documenti anagrafici originali sono andati distrutti o persi a causa di eventi eccezionali: ad esempio, a causa di incendi o alluvioni, o anche altri eventi documentati, come quelli riconducibili alla Prima e alla Seconda guerra mondiale, che hanno causato la perdita irrecuperabile di interi archivi anagrafici”.
“La nostra proposta di legge – ha dichiarato l’on. Ricardo Merlo – si aggiunge ad altre già presentate sulla materia: in primis, quella che riguarda la capacità delle donne di trasmettere la cittadinanza ai figli nati prima del 1948, poi quella sulle persone nate sotto l’impero austroungarico e quella per il riacquisto per coloro che hanno perso la cittadinanza per diversi motivi. Con essa noi vogliamo sanare quelle situazioni in cui sia obiettivamente e praticamente impossibile trovare i documenti comprovanti lo status di cittadino dell’avo del richiedente, che sono andati persi per cause eccezionali, riconoscendo al Console, autorità competente in materia di cittadinanza per i richiedenti all’estero, la facoltà di intervenire, effettuati i necessari accertamenti, in senso favorevole sull’istanza”.
“Se ci sono, tra gli eletti all’estero, parlamentari che lavorano affinchè gli immigrati possano ottenere più agevolmente la cittadinanza italiana, noi del MAIE concentriamo il nostro impegno soprattutto a favore degli italiani all’estero. Siamo stati eletti in parlamento da loro e qui lavoriamo per rappresentarli e difendere i loro diritti”.
PROPOSTA DI LEGGE
ART.1
1. Dopo l’art. 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
“ART. 17- quater.- 1. Qualora l’interessato, residente all’estero, non possa allegare all’istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi degli articoli 1 e 17 -bis, la certificazione comprovante la discendenza in linea retta da un soggetto cittadino per nascita, a causa della perdita o della distruzione degli atti anagrafici avvenuta a causa di eventi eccezionali, la competente autorità consolare ha la facoltà di attestare tale circostanza, nonché ogni altro elemento, debitamente documentato, idoneo a provare la cittadinanza dell’ascendente i cui atti anagrafici non risultino disponibili o la propria discendenza da questo.
2. L’autorità consolare per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza, può eseguire qualunque verifica ritenga necessaria per l’accertamento delle circostanze e degli elementi prodotti, anche chiedendo collaborazione di altre autorità o amministrazioni.
3. Qualora sulla base della documentazione presentata e degli elementi prodotti e accertati risulti sufficientemente provata la sussistenza dei requisiti prescritti per legge, l’autorità consolare competente per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza di provvede in senso favorevole sull’istanza”.
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