Con l’ Ordinanza 28 agosto 2021, in vigore dal 1° settembre fino al 25 ottobre 2021, il Ministero della Salute ha stabilito che se si proviene da Canada, Giappone o Stati Uniti e si è in possesso di una Certificazione verde Covid valida o di certificazione equipollente, rilasciata dalle autorità sanitarie locali, per entrare in Italia è comunque necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo, nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia.
Con la citata ordinanza, infatti, tutti i viaggiatori provenienti dai Paesi in Elenco D, che include Canada e Stati Uniti, a patto che nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia non siano stati in uno dei Paesi in Elenco E oppure in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, sono esentati dall’isolamento fiduciario a condizione che presentino entrambi i seguenti documenti, in forma cartacea o digitale, rilasciati dalla competente autorità sanitaria del Paese di provenienza:
* certificato vaccinale, in cui sia confermato il fatto di aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni, oppure il certificato di guarigione, la cui validità è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo;
* esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.
* Rimane obbligatorio compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale – prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore.
La Certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA):
* Comirnaty di Pfizer-BioNtech
* Moderna
* Vaxzevria
* Jansen (Johnson & Johnson)
Le certificazioni devono essere presentate in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola.
Segnalo, inoltre, che in Italia dal 6 agosto 2021 (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, art. 3), il Certificato verde digitale Covid-19 (Green Pass), o certificato equivalente* riconosciuto dalle Autorità italiane, è necessario, per tutte le persone dai 12 anni in su, per accedere a:
1. qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso;
2. spettacoli, eventi e competizioni sportive;
3. musei, istituti e luoghi di cultura;
4. piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò;
5. fiere, convegni e congressi.
A partire dal 1° settembre 2021 (DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, art. 2), inoltre, il Green Pass o certificato equivalente* sarà necessario per imbarcarsi su:
1. aerei;
2.
navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello
Stretto di Messina);
3.
treni di tipo Intercity e Alta Velocità;
4.
autobus per il trasporto interregionale;
5.
autobus per servizi di noleggio con conducente.
Al momento, l’Italia riconosce come * equivalenti, per l’uso sul territorio nazionale, le certificazioni rilasciate da alcuni Stati extra UE (Paesi in Elenco D, inclusi Canada e USA, Israele), come indicato nell’Ordinanza 29 luglio 2021 e nell’Ordinanza 28 agosto 2021, purché rispondano alle caratteristiche indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021.
Per informazioni dettagliate e aggiornamenti in tempo reale, consiglio sempre di consultare i seguenti siti:
VIAGGIARESICURI.IT
INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO D – DISCIPLINA GENERALE
MINISTERO DELLA SALUTE-VIAGGIATORI
Per maggiori informazioni sul Green Pass:
https://www.dgc.gov.it/web/
Circolare “Equipollenza certificazioni
vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi”