Premetto che il tema trattato in questo comunicato anche se molto tecnico ed ostico va affrontato per evitare che le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale siano in un prossimo futuro vanificate e che i diritti previdenziali dei nostri connazionali residenti all’estero siano corrosi. L’Inps ha recentemente emanato (il 25/10/2012) una seconda circolare (la n. 126) che tratta del problema relativo all’importo soglia applicato alle pensioni in regime bilaterale (la prima riguardava i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale). Anche in questa circolare, come nella prima, l’Inps ribadisce – dopo aver consultato il Ministero del Lavoro – che ai fini della determinazione dell’importo soglia occorre considerare anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una prestazione pensionistica. Sembrerebbe una buona notizia ma in effetti non è proprio così. Cerchiamo di chiarire. A partire dal 2012 nel sistema contributivo la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata spettano a condizione che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non essere inferiore ad un importo soglia mensile, rispettivamente di 1,5 e 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, e cioè di circa 650 euro e di 1.200 euro per il 2012, importo destinato ad aumentare sistematicamente ogni anno. Coloro i quali non maturano tali importi non avranno diritto alla pensione. Ora sappiamo che è verosimile che tali importi non possano essere soddisfatti dagli spesso miseri pro-rata delle pensioni italiane in convenzione, condizione che potrebbe essere peggiore in futuro quando si applicherà il solo sistema contributivo che determinerà una riduzione degli importi pensionistici italiani. In altre parole in futuro, considerato che il fenomeno dell’emigrazione italiana sembra riprendere intensità, i nuovi emigrati i quali avranno versato – come d’altronde accadeva con i vecchi emigrati – un numero limitato di contributi nell’assicurazione italiana, rischieranno di non essere in grado di perfezionare il nuovo requisito introdotto con l’importo soglia anche se avranno maturato sia l’età pensionabile che il requisito minimo contributivo previsto dalla legislazione italiana per le pensioni di vecchiaia e di anzianità.
L’Inps, consapevole di questa pericolosa situazione, ha nei recenti mesi emanato le due circolari summenzionate che cercano apparentemente di risolvere il problema. Infatti l’Istituto previdenziale informa che, sia per i regolamenti comunitari che per le convenzioni bilaterali, ai fini del soddisfacimento dell’importo soglia potranno essere presi in considerazione gli importi delle pensioni estere. E questo va bene, ma allora quale è il problema? Il problema è che può accadere che i lavoratori italiani che maturano il diritto a pensione in convenzione non siano ancora diventati titolari di pensioni o pro-rata esteri, oppure che la somma delle pensioni estere (immaginiamo i miseri importi delle pensioni latinoamericane) con il pro-rata italiano non permettono di raggiungere l’importo soglia. In questi casi, anche se il diritto virtuale a pensione sarà soddisfatto con l’applicazione dell’accordo di sicurezza sociale (avendo maturato sia l’età pensionabile che i requisiti minimi contributivi), in realtà non si avrà diritto alla pensione (pro-rata) italiana perché non sarà stato perfezionato l’importo soglia.
La soluzione a questa non ipotetica e sciagurata eventualità, che potrebbe interessare un gran numero di cittadini emigrati – i quali perderebbero tutti i contributi versati in Italia nonostante il sistema delle convenzioni -, l’ho già indicata in una recente interrogazione al Ministro del Lavoro Elsa Fornero, la quale non ha ancora risposto (tanto per cambiare).
Io ho proposto al Ministro, badate bene non per chiedere una agevolazione per gli emigrati ma per invocare il rispetto delle disposizioni, dei criteri e delle logiche che informano le convenzioni di sicurezza sociale, di disporre la presa in considerazione – ai fini del perfezionamento dell’importo soglia – della “pensione teorica” in convenzione e non dell’effettivo pro-rata (o pensione) estero. La pensione teorica è quella alla quale il pensionato avrebbe diritto se tutta la contribuzione – estera ed italiana – fosse stata accreditata in Italia ed è quella che attualmente è utilizzata dall’Inps per calcolare l’importo del pro-rata italiano, a prescindere dalla titolarità o meno di una pensione estera. Si tratta quindi di una formula (l’utilizzo della pensione teorica) già ufficialmente adottata dal nostro Istituto previdenziale perché metodo convenzionale (previsto esplicitamente da tutti gli accordi stipulati dall’Italia).
L’utilizzo della pensione teorica ai fini del perfezionamento dell’importo soglia salvaguarderebbe il diritto alla pensione dei nostri emigrati, sarebbe conforme al diritto internazionale e alle disposizioni previste dalle nostre convenzioni in materia di calcolo, eviterebbe il pericolo della vanificazione delle convenzioni internazionali attraverso la loro inosservanza, ed infine eviterebbe la disparità di trattamento (questa sì incostituzionale) tra nuovi pensionati italiani in convenzione titolari una parte di un pro-rata estero e non titolari, un’altra parte, di tale pro-rata o comunque titolari di un pro-rata estero molto basso che sommato alla pensione italiana non raggiungerebbe comunque l’importo soglia.
Gino Bucchino, deputato Pd eletto in Nord e Centro America
Discussione su questo articolo