A partire dal 1° Gennaio 2012 l’aumento delle pensioni per il costo vita, anche per quelle in convenzione pagate all’estero, sarà in via previsionale del 2,60 per cento . Tuttavia va ricordato che il Decreto Legge n. 201/2011 (cosiddetto “salvaItalia”) ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta nella misura del 100 per cento esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Il predetto decreto fissa inoltre nella misura del 1,6 per cento l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2011 (con un aumento dello 0,2% rispetto a quello previsionale). Il conguaglio a credito eventualmente spettante è stato pagato con la rata di gennaio 2012. Quindi dal 1° gennaio 2012 gli aumenti di perequazione saranno garantiti alle pensioni di importo mensile fino a 1.405,5 euro (l’Inps non prende in considerazione l’eventuale pensione estera); un aumento parziale alle pensioni tra tale importo e 1.441,59 euro; nessun aumento per le pensioni oltre 1.441,59 euro.
Il trattamento minimo mensile, anche per i residenti all’estero quando è dovuto, è per il 2012 di 480,53 euro, pari a un importo annuo di 6.246,89 euro comprensivo della tredicesima mensilità. Per le pensioni di vecchiaia e anzianità liquidate con decorrenza ante 1994 (per le quali si prende in considerazione solo il reddito personale) il limite di reddito che esclude l’integrazione al minimo è di 12.493 euro mentre si ha diritto al minimo intero se non si superano i 6.246 euro; per le pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 il reddito coniugale per il 2012 che esclude l’integrazione al minimo è di oltre 24.987 euro mentre quello che consente l’integrazione per intero è di 18.740 euro (per le pensioni con decorrenza 1994 vigono limiti reddituali diversi).
Per gli assegni di invalidità i limiti di reddito 2012 che escludono l’integrazione al minimo sono per il pensionato single oltre 11.154 euro e per il pensionato coniugato oltre 16.731 euro.
Per quanto riguarda il cumulo della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario la percentuale di riduzione della pensione nel 2012 è nulla per redditi fino a 18.740 euro, è del 25% per redditi oltre i 18.740 e fino 24.987 euro, del 40% per redditi oltre 24.987 e fino a 31.234 euro e infine del 50% per redditi superiori a 31.234 euro. Per quanto riguarda il cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario nel 2012 la percentuale di riduzione è nulla per redditi fino a 24.987 euro, del 25% dell’importo dell’assegno per redditi oltre 24.987 e fino a 31.234 e del 50% per redditi oltre 31.234 euro.
Per quanto riguarda l’incremento della maggiorazione sociale dei trattamenti minimi che interessa i nostri pensionati emigrati, soprattutto in America Latina ma non solo, la maggiorazione introdotta dall’art. 38 della legge n. 448/2001, il famoso “milione” garantito, è pari a 136,44 euro anche per il 2012 e spetta a patto che la pensione annuale non superi i 6.246 euro, il limite personale di reddito non superi 8.020,61 euro e il limite coniugale non superi 13.597,61 euro. E’ bene ricordare che l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età (e non necessariamente a 70 anni) ai titolari di pensione che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata (a tal fine sono validi anche i contributi versati all’estero e utilizzati per il perfezionamento del diritto a prestazione italiana).
Infine l’ammontare dell’importo aggiuntivo (art. 70 della legge n. 388/2000) che viene corrisposto dall’Inps con la tredicesima mensilità è di 154,94 euro e viene erogato a patto che l’importo complessivo annuo delle pensioni (compresa anche quella estera) non superi nel 2012 i 6401,83 euro e a patto che se il pensionato è single il reddito Irpef comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 9.370,34 euro mentre se il pensionato è coniugato il reddito familiare non superi il limite di 18.740,67 euro.
E’ bene sottolineare, anche se a questo punto forse non ne vale neanche la pena, che l’Inps continua erroneamente e colpevolmente a non erogare tale importo ai pensionati aventi teoricamente diritto i quali risiedono all’estero e hanno fatto richiesta di detassazione della pensione alla fonte, e che spesso, colpevolmente, gli interessati o chi li rappresenta continuano – non si capisce per quale motivo – a non fare i relativi ricorsi per la concessione di un beneficio che spetta per legge anche a tale categoria finora esclusa.
Si consiglia ovviamente ai nostri connazionali di rivolgersi ai patronati di fiducia e propriamente qualificati per tutti i necessari chiarimenti.
*deputato Pd eletto nel Nord e Centro America
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