Importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul diritto alle agevolazioni previste dal “Regime fiscale per gli impatriati” anche per i lavoratori che rientrano in Italia per svolgere un’attività lavorativa in “smart working” per un datore di lavoro residente all’estero.
Un nostro connazionale il quale si era trasferito nel 2013 negli Stati Uniti (e si era iscritto all’Aire nel 2019) aveva informato l’ADE che intendeva trasferirsi in Italia con il nucleo familiare (moglie e figlia) per continuare a svolgere l’attività lavorativa alle dipendenze di una società statunitense in modalità “smart working” per un periodo (come concordato con il datore di lavoro) di almeno due anni.
Il nostro connazionale aveva quindi chiesto chiarimenti sulla possibilità di poter usufruire del regime speciale per i lavoratori impatriati per i redditi da lavoratore dipendente in “smart working” prodotti in Italia.
L’Agenzia delle Entrate nella sua recente risposta (n. 596/2021) ha chiarito che il nostro connazionale potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale stabilita dall’articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 147 (e successive modificazioni e integrazioni) per i redditi prodotti in Italia a partire dal periodo di imposta nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia (in questo caso dal 2021) e per i successivi quattro periodi di imposta.
Inoltre, ha ulteriormente precisato l’Agenzia, la presenza di un figlio minorenne permette di fruire dell’agevolazione per ulteriori cinque periodi di imposta (anche se con una riduzione dello sconto sull’imponibile dal 70 al 50 per cento).
Si ricorda che per fruire del trattamento di cui all’articolo 16 del decreto Internazionalizzazione, come modificato dal decreto Crescita, è necessario che il lavoratore:
a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Inoltre, sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
La normativa attualmente in vigore, giova sottolineare, non richiede – come chiarito dall’ADE – che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato italiano, pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
On. Angela Schirò, Pd