Conserva le agevolazioni prima casa e non sconta l’imposta di registro il contribuente che, iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, acquista un immobile in Italia nel quale decide di non trasferire la propria residenza nei termini di legge dalla stipula dell’atto.
Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 1149/2024, depositata lo scorso 15 marzo.
Una contribuente – scrive Italia Oggi Sette – si è opposta agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro sull’acquisto di una prima casa emessi dall’Agenzia delle entrate di Monza e Brianza.
Il legislatore ha previsto – sottolinea Italia Oggi Sette -, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile acquistato costituisca la prima casa nel territorio italiano, meritevole del regime agevolato laddove effettivamente costituisce la prima ubicazione della persona nel territorio dello stato.
Anche la circolare 1° marzo 2001, n. 19/E – spiega Italia Oggi Sette – ha chiarito che il contribuente che sia cittadino italiano emigrato all’estero, può acquistare in regime agevolato l’immobile, quale che sia l’ubicazione di questo sul territorio nazionale. Ovviamente, precisa la Corte, l’agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e in particolare l’immobile acquistato deve essere la prima casa sul territorio nazionale.