Alcune importanti novità vengono evidenziate, ma – secondo noi – è necessario uno sforzo di ulteriore approfondimento e delucidazione.
L’Inps nella sua Circolare (che interessa tra l’altro migliaia di giovani percettori di indennità di disoccupazione che pensano di espatriare) indica, a seguito di un parere reso dal Ministero del Lavoro basato su alcune recenti sentenze della Cassazione, quali sono le nuove modalità operative cui attenersi in ordine alla erogazione della NASPI (nuova indennità di disoccupazione) a coloro che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o anche per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro.
Evidenziando il fenomeno del sempre maggiore ricorso alla mobilità dei lavoratori (sono in effetti decine di migliaia i nostri giovani che emigrano ogni anno) e il conseguente intreccio normativo con l’introduzione di norme sul mercato del lavoro innovative e complesse (come il “jobs act”) , l’Istituto previdenziale informa che il Ministero del lavoro ha disposto radicali innovazioni rispetto all’orientamento seguito fino ad ora in materia di indennizzabilità dei disoccupati che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi. In particolare il Ministero spiega che una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpI, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione a prescindere da conseguenze legate alla durata, breve ovvero prolungata, della relativa assenza.
Teoricamente quindi, ma sarebbero qui necessarie maggiori precisazioni che la Circolare non fornisce, i titolari di indennità potrebbero rimanere all’estero per tutta la durata della prestazione. Tuttavia – ragguaglia il Ministero – permangono, in capo all’interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti – a seconda dei casi – nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Ma chi vive all’estero come fa a rispettare tali vincoli? (Giova ricordare infatti che l’erogazione dell’indennità di disoccupazione è subordinata al rispetto del patto di servizio, che obbliga l’ex lavoratore a partecipare alle misure di politica attiva predisposte dal centro per l’impiego, e si parla a tal proposito di domanda di disoccupazione con condizionalità). Inoltre, altro elemento contraddittorio è il fatto che l’Inps si sofferma esclusivamente sui diritti dei lavoratori disoccupati che si spostano nell’Unione Europea ma nulla dice in merito a quelli che si recano invece nei Paesi extracomunitari causando così un serio vuoto interpretativo.
Ma cosa succede al titolare di indennità NASPI che si reca per lavoro (o per altri motivi) in un altro Paese dell’Unione Europea?
I beneficiari di prestazione NASPI che si recano in altro Paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione – purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria – possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. Ciò perché i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale stabiliscono la possibilità di esportare l’indennità di disoccupazione per un massimo di tre mesi.
Ma cosa succede dopo i tre mesi? Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASPI, che si sono recati in altro Paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti – a seconda dei casi – nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima e dallo stato di disoccupazione. In questo caso come possono essere rispettati i meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana – visto che gli interessati vivono all’estero – non viene chiarito.
Con i nuovi criteri infine la situazione si complica ovviamente dal punto di vista del diritto alla prestazione e delle modalità operative cui attenersi per coloro i quali si recano in Paesi extracomunitari che vanno suddivisi – tra l’altro – tra quelli che hanno stipulato con l’Italia un accordo bilaterale di sicurezza sociale nel cui campo oggettivo è contemplata la disoccupazione, quelli che non contemplano la disoccupazione e quelli con i quali non è in vigore alcun accordo.
Di queste possibili situazioni la Circolare dell’Inps non ne parla affatto (o ne parla in maniera generica). Sarebbero quindi opportuni ulteriori chiarimenti e perciò sarà nostra premura chiedere al Ministero del Lavoro e all’Inps “un supplemento di informazioni”.
Per concludere informiamo che la NASPI è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASPI è erogata su domanda dell’interessato. La durata massima dell’indennità di disoccupazione nel 2018, è fino a 24 mesi.
On. Marco Fedi, Pd
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