Le elezioni del Consiglio generale degli italiani all’estero si terranno il 9 e il 10 aprile prossimi. Ad annunciarlo il segretario generale del CGIE, Michele Schiavone, in una conferenza stampa organizzata per illustrare la risposta dell’Avvocatura dello Stato in merito al parere richiesto sull’operatività dell’organismo fino alla scadenza del mandato.
Il Consiglio generale degli italiani all’estero non è un mero organismo esponenziale dei Comites (i Comitati degli italiani all’estero) e anche se la norma che ne regola la formazione ha legato la durata dell’uno agli altri, sono soggetti distinti: ecco perché il CGIE non può considerarsi in regime di prorogatio – ma nel pieno delle sue funzioni – nel periodo che va dalle elezioni dei Comites (dicembre scorso) al suo rinnovo (aprile prossimo). Ne è convinto il CGIE che ha sollevato la questione, tramite l’avvocato Francesco Rossi, in un parere richiesto all’Avvocatura dello Stato sull’eventuale correttezza delle deduzioni a cui era giunto l’ufficio giuridico del ministero degli Esteri riguardo alle attività che il CGIE può porre in essere in attesa del suo rinnovo.
In una conferenza stampa organizzata dal CGIE proprio per illustrare il parere dell’Avvocatura, l’avvocato Rossi spiega che “secondo l’Ufficio giuridico del ministero, poiché la durata in carica del CGIE è coordinata con quella dei Comites, la vita dell’uno è connessa a quella degli altri” ma “non si può condizionare la sussistenza dei Comitati a quella del Consiglio generale. Dalla lettura delle norme si ricava che CGIE e Comites sono soggetti distinti che hanno durate conformi (5 anni) e che nel periodo tra i due rinnovi il CGIE è ancora nel pieno delle proprie funzioni e che quindi può utilizzare i fondi relativi all’esercizio finanziario 2022”.
In particolare, il CGIE avrebbe voluto svolgere un’ultima assemblea plenaria in presenza “per discutere e fare il punto sulle attività”, sottolinea Michele Schiavone, segretario generale del CGIE, annunciando le date delle elezioni: 9 e 10 aprile. Una plenaria che “avrebbe avuto un impatto comunque limitato sul fondo”, incidendo del 15 per cento sulla dotazione a disposizione del CGIE per l’intero anno amministrativo, rimarca l’avvocato Rossi.
“La proroga della consiliatura non è stata citata dall’Avvocatura, che è andata a verificare solo quali sono le funzioni del CGIE una volta scaduto il quinquennio”, sottolinea l’avvocato Rossi spiegando che l’Avvocatura “ha fatto comunque un passo in più nei confronti del CGIE affermando che le spese riferibili agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili si possono far ricadere sul fondo”. Nella risposta dell’Avvocatura dello Stato si legge infatti che “dopo la scadenza del quinquennio decorrente dalla data dell’insediamento dei suoi membri e fino alla prima riunione del Consiglio neoeletto”, il Consiglio generale degli Italiani all’estero entra “in regime di prorogatio” e può compiere soltanto gli “atti di ordinaria amministrazione” e gli “atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”.
Inoltre, il Consiglio uscente, eletto nel 2015, può “disporre dei fondi relativi all’esercizio finanziario 2022, ma soltanto nei casi in cui” servano a finanziare tali atti. In quanto alle modalità di riunione, l’Avvocatura sottolinea che l’organismo di consulenza del Governo e del Parlamento sui temi che interessano le comunità all’estero dovrà rispettare la norma che prevede la modalità online per gli eventi della pubblica amministrazione al fine di contenere il contagio da Covid. “Vero è – incalza l’avvocato Rossi – che la norma prevede delle eccezioni nel caso ci siano ‘motivate ragioni’: in questo caso la conferenza conclusiva in presenza del CGIE si sarebbe focalizzata su numerosi temi che la modalità online non sarebbe riuscita ad analizzare in maniera compiuta”.