Il Governo ha presentato il proprio disegno di legge per la riforma costituzionale. Abbiamo sentito parlare nei giorni scorsi di possibile abolizione della Circoscrizione estero, di possibile eliminazione della rappresentanza parlamentare degli italiani nel mondo: tutte cose che hanno creato un’enorme confusione nel mondo dell’emigrazione. Questa volta, però, l’esecutivo fa sul serio: il ddl è firmato da Silvio Berlusconi e Umberto Bossi, e già solo questo potrebbe essere una garanzia per ciò che riguarda le intenzioni del Governo. Il presidente del Consiglio Berlusconi ha dichiarato che questo ddl "sarà per il Parlamento un’occasione straordinaria per realizzare una riforma storica".
Il ddl è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, che già da due settimane sta esaminando i disegni di legge presentati in materia da senatori di ogni schieramento.
Un ddl che, fra le altre cose, nell’ambito della riduzione dei parlamentari, va a toccare anche quelli eletti all’estero, che diventerebbero cinque, e sarebbero presenti solo alla Camera dei Deputati, perchè il Senato diverrebbe federale. Da 18 eletti oltre confine, quindi (6 al Senato e 12 alla Camera), a un totale di 5 rappresentanti degli italiani all’estero. Ci sembra molto poco, in realtà, visto che nella Circoscrizione estero sono residenti – iscritti all’Aire – almeno 4milioni di connazionali. Probabilmente gli ultimi episodi di cronaca – vedi denunce, brogli, forti irregolarità, e non ultimo il caso di Nicola Di Girolamo – hanno convinto il governo a prendere delle misure drastiche; se poi consideriamo che la riforma costituzionale prevede una forte riduzione del numero di deputati e senatori, allora capiamo bene che anche per ciò che riguarda gli eletti all’estero era necessario lanciare un segnale forte.
Secondo il ddl Berlusconi-Bossi, i deputati dovrebbero passare da 630 a 250; i senatori da 315 a 250. Quindi, si tratta praticamente di un dimezzamento del numero dei parlamentari, che in totale sarebbero 500.
C’è poi il capitolo che riguarda l’indennità parlamentare: è previsto che venga commisurata, almeno in parte, all’effettiva partecipazione ai lavori delle Camere.
Nasce il "Senato federale", composto da senatori (non meno di cinque per ogni regione) eletti, su base regionale, fra gli elettori residenti in quella regione. Possono partecipare all’attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, anche altri rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.
La riforma, con la modifica dell’articolo 117 della Costituzione, punta a "fare chiarezza nella ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in materie molto delicate come l’energia e le infrastrutture strategiche" e attribuisce al Senato federale la facoltà di promuovere il ricorso in via principale sugli statuti e sulle leggi regionali. Un’ulteriore modifica all’articolo 122 della Costituzione dispone che spetti alla legge dello Stato fissare un tetto al numero di consiglieri regionali e alla loro indennità.
Il presidente del Consiglio diventa "Primo Ministro", e a lui verranno assegnati più poteri per dare più stabilità al governo, come succede negli altri Paesi europei: il Primo Ministro potrà nominare e revocare i Ministri e i Viceministri, e richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, anche indipendentemente dall’approvazione di una mozione di sfiducia. Nel testo si sottolinea in ogni caso che il Presidente della Repubblica "rimane il supremo garante dell’equilibrio fra i poteri, intervenendo nella fase di scioglimento delle Camere, di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti aventi valore di legge e dei regolamenti. Anzi, il suo ruolo di ‘custode’ sarà destinato ad accentuarsi a seguito dell’apertura della rappresentanza parlamentare alle istanze degli enti territoriali. Non vengono modificati composizione e funzionamento della Corte costituzionale".
Previsto, inoltre, un procedimento legislativo più semplice e tempestivo: nella nota di presentazione del provvedimento viene precisato che "solo per poche e delicate materie (come la revisione costituzionale, la materia elettorale, l’approvazione di bilanci e rendiconti) si procederà con il sistema bicamerale perfetto; negli altri casi, la competenza sarà o della sola Camera o del solo Senato, con la possibilità per l’altra Camera di richiedere, entro quindici giorni, a maggioranza assoluta, di esaminare il testo approvato. Tale fase di esame può avere una durata massima di trenta giorni. Spetta alla Camera competente decidere in via definitiva sulle modifiche proposte", mentre il Governo potrà "richiedere che l’approvazione di determinati disegni di legge governativi, o fatti propri dal Governo, oppure dichiarati urgenti, avvenga entro trenta giorni".
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