All’ On. Ministro degli Affari Esteri, e.p. All’ Ambasciatore ad Asmara Marcello Fondi Oggetto: espropri proprietà di cittadini italiani in Eritrea
In riferimento al grave problema degli espropri delle proprietà di cittadini italiani residenti in Eritrea, perpetrati illegalmente da parte delle Regime Eritreo, intendo qui evidenziare, alcuni punti di una problematica attualmente fonte di gravi polemiche e tensioni.
Da anni il regime eritreo non in modo univoco per non dare nell’occhio ma lentamente e costantemente espropria, illegalmente, in mancanza di una specifica legislazione al riguardo e senza corrispondere alcun indennizzo, le proprietà italiane che sono rimaste escluse da qualsiasi tutela, quelle proprietà cioè che non erano già state nazionalizzate dallo Stato Etiopico durante il regime del DERG (che erano già state a suo tempo parzialmente risarcite dal Governo Italiano per il principio della sussidiarietà) e che non rientrano in un successivo accordo bilaterale stipulato tra lo Stato Italiano ed il Governo Eritreo nel 1996.
A seguito della fine della trentennale guerra di liberazione avvenuta il 24 maggio 1991, ad Asmara si era insediato il Governo Provvisorio che, fra i suoi primi provvedimenti emanò un Proclama che abrogò gli Art. 389-393 del Capitolo 5 – Stranieri – del Codice Civile Provvisorio (che in effetti non era altro che il vigente Codice Civile Etiopico) con la nuova normativa prevista dagli Art. n. 38-41 del Codice Civile del EPLF. Fra questi, per quanto di pertinenza alla problematica in oggetto, l’Art. n. 41 (Proprietà immobiliari): qualsiasi straniero non potrà possedere proprietà immobiliari, che pur ricalcando quanto era già previsto, in linea di massima, dal Codice Civile Etiopico, ne azzerava comunque tutta la parte normativa riferita alla possibilità di alienazione. Questo ha comportato, all’atto pratico, il mancato riconoscimento, da parte del nuovo Governo (lo Stato Eritreo verrà riconosciuto due anni dopo con l’indipendenza che venne dichiarata ufficialmente il 24 maggio 1993), dei titoli di proprietà degli immobili appartenenti a cittadini italiani, comprese, a quanto sembra, anche le proprietà demaniali dello Stato italiano (Villa Roma, Casa degli Italiani).
Successivamente, con Protocollo fatto a Roma, il 6 febbraio 1996 e relativo scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999 viene stipulato un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato dell’Eritrea per la protezione degli investimenti, che verrà ratificato con l’approvazione della Legge n. 109 del 16 marzo 2001 dal Governo Italiano e che entrerà poi in vigore il 14 luglio 2003.
Con l’ approvazione della Legge n. 597 del 5 novembre 1996 il Governo Italiano ratifica e dà esecuzione all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di transizione dell’Etiopia per la protezione degli investimenti con protocollo e processo verbale fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994. L’ Accordo entrerà in vigore il giorno 8 maggio 1997. Nell’ Accordo bilaterale siglato con l’Etiopia nella protezione erano stati inclusi anche gli investimenti ESISTENTI che soddisfacevano i criteri legali in vigore secondo le leggi di ciascuna parte contraente alla data di entrata in vigore dell’ Accordo. In quello siglato con l’Eritrea la protezione era riservata solamente a tutti gli investimenti effettuati dagli investitori di una parte contraente nel territorio dell’altra parte contraente dal momento dell’entrata in vigore del Proclama degli Investimenti n. 18/1991 del 31 dicembre 1991 dello Stato dell’ Eritrea o forse addirittura dall’ entrata in vigore di detto accordo, il 14 luglio 2003, essendo gli Art. 11 e 12 in apparente contraddizione tra di loro.
Si tratta di due Accordi uguali per oggetto e finalità, riguardante la situazione degli investimenti di cittadini italiani effettuati in precedenza in un unico Stato unitario (l’Etiopia) e/o successivamente effettuati nei due Stati (Etiopia ed Eritrea) a seguito dell’acquisita indipendenza di quest’ultima ed in un similare, a metà degli anni 90, contesto storico, economico e politico. Risulta quindi del tutto evidente la disparità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani residenti nei due paesi e la violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità a danno proprio dei proprietari residenti in Eritrea, dove la presenza italiana era più che centenaria e dove erano ubicati la stragrande maggioranza degli interessi italiani.
Questo ha determinato la condizione che tutti coloro le cui proprietà non erano state nazionalizzate durante il regime del DERG e risarcite direttamente dall’Italia e non potendo usufruire della protezione dell’Accordo su citato sono stati lasciati in balia del Regime Eritreo e che detto Accordo è stato siglato con uno Stato privo di Costituzione, di un quadro normativo di riferimento e dove vengono sistematicamente violati i diritti umani, situazione oramai palese già nel 2001 e nel 2003, all’epoca della promulgazione della Legge n. 109 e dell’ entrata in vigore di detto Accordo.
La situazione che si era venuta così a creare aveva già portato ad una crisi diplomatica tra il Governo Italiano e quello Eritreo, nel 2006 quando l’incaricato d’Affari presso l’Ambasciata d’Italia ad Asmara era stato espulso proprio per essere intervenuto in occasione di uno di questi espropri, con pari trattamento riservato al suo omologo eritreo presso l’Ambasciata Eritrea a Roma, da parte del Governo Italiano.
Questa crisi era stata in seguito ricomposta senza che il Governo Italiano intervenisse per eliminare il problema che l’aveva determinata ed i cittadini italiani in Eritrea ne avevano preso atto attoniti, silenti ed impauriti tanto che, successivamente, essi stessi vittime di tali soprusi, hanno preferito subire inermi, abbandonati al loro destino anche dalle istituzioni italiane chiamate a tutelarli.
Il Regime Eritreo non si preoccupa minimamente che gli espropri avvengano in mancanza di qualsiasi normativa, infatti li definisce una “prassi” in quanto ritengono le proprietà dei cittadini italiani “un bottino di guerra”, come del resto tutte le altre proprietà che erano state nazionalizzate al tempo del DERG, un parziale risarcimento dell’occupazione “coloniale e fascista”, un risarcimento per il mancato sostegno ricevuto durante la guerra d’indipendenza contro l’Etiopia ed i rapporti privilegiati da parte dell’Italia con quest’ultima a scapito proprio dell’Eritrea.
In questi giorni è in atto uno di questi espropri e che riguarda proprio la mia proprietà e, per la prima volta, abbiamo opposto un deciso rifiuto (con i gravi rischi connessi) alle richieste delle Autorità Eritree di consegnarla “spontaneamente” ed abbiamo investito del problema sia codesto Ministero che la ns. Rappresentanza Diplomatica ad Asmara chiedendo esplicitamente la protezione e la tutela degli interessi di un cittadino italiano, che sono poi congiuntamente anche quelli del Paese Italia. Questo ha determinato anche un’interrogazione parlamentare al Ministro Terzi che però risulta non aver ricevuto risposta.
Per quanto sopra evidenziato, considerato
• che le iniziative intraprese, sia da parte del Ministero che della Rappresentanza Diplomatica, non hanno portato ad alcun esito, visto che le Note Verbali, come era ampiamente previsto, non hanno avuto neppure risposta e che le richieste di chiarimento e gli interessamenti presso le Autorità locali hanno avuto stessa sorte;
• che non risulta siano state fatte richieste e proposte concrete per risolvere il grave problema che si è venuto a creare, chiedo
1) In via principale, che codesto Ministero, direttamente o per tramite la Rappresentanza Diplomatica ad Asmara, chieda al Governo Eritreo:
A) che l’ Art. n. 11 dell’ accordo sulla protezione degli investimenti firmato nel febbraio 1996 ed entrato in vigore il 14 luglio 2003 sia RIFORMATO, nel senso che la protezione comprenda anche gli investimenti ESISTENTI al momento dell’ entrata in vigore di detto accordo, come del resto già previsto nel similare accordo stipulato con l’ Etiopia.
Si ricorda come i due Governi avessero già in passato provveduto, con uno scambio di lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999, a riformulare l’ Art. 3, comma 4, dell’ Accordo per evitare la doppia imposizione fiscale;
B) che gli espropri, compresi quelli in corso, vengano sospesi con effetto immediato;
C) che le proprietà che sono state oggette di esproprio vengano restituite ai legittimi proprietari;
D) che i cittadini italiani ottengano il titolo di proprietà degli immobili (libretto) e ne possano disporre liberamente.
2) In via puramente secondaria ove non fosse possibile ottenere quanto specificato ai punti C – D:
a) risarcimenti per le proprietà espropriate, secondo le modalità dell’ accordo bilaterale;
b) possibilità di alienare le proprietà liberamente in un congruo periodo di tempo;
c) in caso di non ottemperanza nel periodo concesso, la possibilità, da parte delle Autorità Eritree di sequestrare le proprietà ma con l’ obbligo di venderle all’ asta e con il ricavato della vendita versato ai concittadini, meno il 20%, che verrebbe dedotto a titolo di penale e al fine di coprire le spese di vendita e solo il 10% dovrebbe essere dedotto nel caso il concittadino abbia acquisito la proprietà di immobili per successione; come era previsto nel vecchio Codice Civile.
Può essere che, allo stato attuale delle cose, quanto richiesto forse non sia di facile ottenimento anche perchè il regime eritreo, visto la latitanza e la mancata protezione, in tutti questi anni, da parte delle Autorità Italiane – Impunitas semper ad deteriora invitat – si sente oramai legittimato a continuare nella “prassi” degli espropri senza risarcimenti. Naturalmente la politica e la diplomazia italiana hanno gli strumenti, le capacità e le competenze necessarie per una positiva risoluzione di questo grave problema che oramai non è più eludibile.
In attesa ed a disposizione per ogni chiarimento che dovesse necessitare, La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà riservare al problema.
Distinti saluti,
Lucio Dal Re
Montebelluna, 27 marzo 2013
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