L’art. 10 del Decreto-Legge 1 agosto 2014, n. 109, contiene le norme per il prossimo rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero. Il decreto, che prevede “la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all’estero”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2014.
Si tratta del primo passo in vista del rinnovo dei Comitati che attende ora i passaggi parlamentari. Da un primo esame si delineano alcuni aspetti sui quali è bene riflettere.
Il Governo accoglie una richiesta degli organismi di rappresentanza e si appresta a indirne la fase di rinnovo elettorale. In questa fase elettorale sarà adottato il voto per corrispondenza ma a condizione che l’elettore si iscriva, almeno cinquanta giorni prima delle elezioni, in un apposito registro degli elettori.
“Ritengo importante segnalare al Governo che la tempistica legata ai cinquanta giorni rischia di rendere davvero difficile l’organizzazione di una efficace campagna di informazione agli elettori, indispensabile al fine della iscrizione all’elenco degli elettori” – ha ricordato l’On. Marco Fedi.
“Ritengo altrettanto indispensabile prevedere una comunicazione scritta agli elettori che informi sulle nuove regole di voto per i Comites, se possibile inviando anche la necessaria modulistica, e che comunque preveda modalità di iscrizione semplici e rapide”.
“Credo sia utile ricordare – infine – che fino a quando non saremo in grado, Governo e Parlamento, di predisporre una nuova legislazione in materia elettorale, a modifica della 459 del 2001, l’iscrizione all’elenco degli elettori rimane prevista unicamente per il voto dei Comitati degli italiani all’estero”.
Art. 10 del Decreto-Legge 1 agosto 2014, n. 109.
DECRETO-LEGGE 1 agosto 2014, n. 109
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero. (14G00118)
(GU n.179 del 4-8-2014) Vigente al: 5-8-2014
Art. 10
Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero
1. Nell’ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività’ svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° luglio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
3. All’articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1.1. A domanda dell’elettore, in deroga al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l’espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. I componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.»;
b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Fino alla data dell’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l’ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all’ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell’elenco elettorale almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunità italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere nella sede della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti internet, nonché tramite ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.».
4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di euro 6.946.878.
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