È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio ed è quindi entrato in vigore il protocollo che modifica la convenzione bilaterale tra Italia e Svizzera del 1976 per evitare le doppie imposizioni fiscali. Lo ricorda il deputato Marco Fedi, Pd, in una nota.
A questo punto i due Paesi possono scambiarsi le informazioni fiscali secondo il vigente standard internazionale sullo scambio di informazioni su domanda, soddisfacendo così le esigenze dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale. Va ricordato che le nuove disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni su richiesta sono applicabili per fatti avvenuti a partire dal 23 febbraio 2015, giorno in cui Svizzera e Italia avevano firmato il Protocollo.
L’accordo ha avuto un iter complesso per i numerosi punti controversi, tuttavia ora consente alla Svizzera di uscire dalla "black list" italiana dei paradisi fiscali. Il testo fa parte di un insieme di accordi tra Italia e Svizzera volti a disciplinare e regolare tutta una serie di questioni fiscali tra i due Paesi e a regolare alcune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio . Inoltre, e soprattutto, con l’entrata in vigore dell’accordo viene praticamente eliminato il sistema del segreto bancario svizzero che non potrà più essere opposto alle autorità fiscali italiane da parte delle autorità e delle banche svizzere.
In virtù di quanto disposto dall’accordo, le autorità dei due Stati contraenti sono tenute a scambiarsi le informazioni fiscali quando esse sono effettivamente rilevanti per l’applicazione delle normativa nazionale relativa a tutte le imposte. Tuttavia tali informazioni sono tutelate sotto i profili della privacy secondo la legislazioni nazionali e sono perciò comunicate solo alle autorità che si occupano dei controlli fiscali e rivelate sono nel corso di una eventuale procedura giudiziaria.
In generale, lo scambio di informazioni fiscali ha lo scopo di garantire la trasparenza, vietando però agli stati contraenti di “Intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (fishing expedition) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile”.
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