Ancora nelle recenti conferenze – organizzate in Svizzera dall’associazionismo italiano – alle quali veniamo invitati come UIM o ITAL UIL a fornire informazioni sulla fiscalità della casa in Italia, molti emigrati denunciano che il loro Comune in Italia, nel 2015, si è rifiutato di esentare la loro abitazione dal pagamento dell’IMU (Imposta municipale unica) e di applicare lo sconto di 2/3 sulla TASI (Tassa sui servizi indivisibili, ovvero per tutti quei servizi comunali che non possono essere offerti a domanda individuale come, per esempio, l’illuminazione pubblica, i parcheggi, la manutenzione delle strade, ecc ) e la TARI (Tassa sui rifiuti).
Analoghe denunce, cioè, a quelle che pervengono molto di frequente anche ai circoli UIM ed alle stesse sedi del patronato ITAL UIL.
Ovviamente era facile pensare che qualche comune italiano – con i conti in rosso e pur di far cassa – opponesse resistenza nei confronti dei propri emigrati iscritti all’AIRE nell’applicare questi benefici fiscali sulle loro abitazioni, tuttavia non potevamo immaginare che il fenomeno avesse assunto queste dimensioni! Pertanto – considerato che molti pensionati italiani approfittano dell’arrivo delle festività pasquali e dei lunghi ponti festivi primaverili per trascorrere un po’ di tempo a casa nei loro luoghi di origine ed anche per regolarizzare queste pendenze, avvicinandosi la tradizionale scadenza (metà giugno) per il primo pagamento di queste tasse – riteniamo opportuno ricordare qui di seguito quali siano i benefici fiscali sulla casa dei quali si possono avvalere nel 2016 tutti i pensionati italiani iscritti all’AIRE con l’esclusione di coloro che possiedono l’abitazione nelle Province Autonome di Bolzano e di Trento ove vigono norme comunali locali.
La normativa in questione – fortemente voluta dai parlamentari del PD eletti nella Circoscrizione Estero, è quella dell’articolo 9 del Decreto Legge 28 marzo 2014, nr. 47 entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 che aveva previsto l’esenzione dell’IMU ed il pagamento ridotto ad un terzo (1/3) del dovuto per la TASI e la TARI. Beneficiari gli iscritti all’AIRE titolari di una pensione locale del Paese estero di residenza. Lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha poi chiarito che i benefici si applicano sull’abitazione (quindi non affittata) posseduta in qualsiasi comune – anche diverso da quello di iscrizione AIRE – e che, in presenza di più di una abitazione, sta al suo proprietario decidere su quale immobile chiedere i benefici fiscali.
Per il corrente anno, la Legge di Stabilità 2016 – alla lettera b) del comma 14 dell’articolo 1 – ha poi stabilito l’esenzione totale anche della TASI per cui, ricapitolando, per il 2016 niente pagamento sia dell’IMU che della TASI e solo un terzo del dovuto per quanto riguarda la TARI. Se poi – nonostante che si chiedano (per raccomandata) al Sindaco e/o all’Ufficio Tributi del proprio Comune di applicare le norme sopra indicate (in grassetto) – l’Amministrazione comunale pretenda ugualmente il pagamento di tali tasse gli interessati si devono assolutamente rifiutare di pagarle facendo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, avvalendosi della consulenza di un Centro di Assistenza fiscale della UIL (CAF UIL) presente in ogni provincia italiana.
*coordinatore UIM Europa
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