Scaduto il termine per il versamento del primo acconto Imu, chi non avesse versato in tutto o in parte l’importo dovuto ha un anno di tempo per ravvedersi ed ottenere cosi’ uno sconto della sanzione, altrimenti pari al 30% delle somme non versate. Lo ricorda Eutekne, il quotidiano on line dei commercialisti.
Ecco un promemoria
– ENTRO 2 LUGLIO. La sanzione e’ dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Ad esempio: nel caso di ravvedimento entro il 22 giugno 2012 (ritardo di 4 giorni), la sanzione sara’ pari allo 0,8%. Nel caso di ravvedimento entro l’1 luglio 2012 (ritardo di 13 giorni), la sanzione risultera’ del 2,6%.
– TRA 3 LUGLIO E ENTRO 18 LUGLIO. La sanzione e’ del 3%.
– TRA 19 LUGLIO 2012 E 17 GIUGNO 2013. La sanzione sara’ al 3,75%.
Il perfezionamento del ravvedimento – ricorda ancora Eutekne – implica il contestuale versamento, mediante modello F24, dell’imposta non versata alla scadenza, della sanzione ridotta nelle misure anzidette e degli interessi legali, pari al 2,5% su base annua, calcolati sull’ammontare dell’imposta per cui ci si ravvede. Ad esempio, nel caso di omesso versamento al 18 giugno 2012 di 100 euro, il ravvedimento perfezionato alla data del 30 agosto 2012 (73 giorni di ritardo), implica, oltre al pagamento di una sanzione di 3,75 euro, anche il pagamento di interessi legali in misura pari a 0,5 euro (= 100 x 0,025 x 73 / 365). Sul modello F24, sanzioni e interessi non devono essere evidenziati a parte e si sommano invece in un unico rigo insieme all’Imu, utilizzando l’apposito codice tributo. Sul modello va pero’ barrata l’apposita casella ‘Ravv.’, per esplicitare che il pagamento ha natura di ravvedimento operoso. Bisogna infine ricordare che il ravvedimento operoso e’ in ogni caso precluso se al contribuente sia gia’ stata notificata la constatazione della violazione.
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