Spettabile ItaliaChiamaItalia,
vi scrivo con riferimento alla Circolare N. 33/E dello scorso 28/12/2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “ai contribuenti che rientrano in Italia a seguito di aspettativa non retribuita è precluso l’accesso al regime fiscale agevolato di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 in quanto la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro si pone in “continuità” con quella precedente al trasferimento all’estero, in considerazione del medesimo datore di lavoro e delle medesime condizioni contrattuali”.
Al riguardo volevo rappresentarvi il caso che segue.
Mio figlio, giovane lavoratore italiano con laurea magistrale iscritto all’AIRE, sta attualmente frequentando un master di specializzazione post lauream della durata di due anni accademici presso una prestigiosa università americana.
Per far ciò ha chiesto una aspettativa non retribuita al proprio datore di lavoro italiano il quale, oltre a concedergli l’aspettativa, si è offerto di sostenere le spese universitarie. Qualora, una volta conseguito il master:
- decidesse di rassegnare le dimissioni per perseguire altre opportunità professionali, mio figlio dovrà rimborsare al datore di lavoro le spese universitarie;
- se, viceversa, decidesse di tornare in Italia, prassi vorrebbe (ma non esiste alcun impegno) che il suo attuale datore di lavoro italiano gli offrisse la dirigenza (è attualmente Quadro) e lo promuovesse al ruolo di Associate (attualmente è un Business Analyst).
Tuttavia, in questa seconda ipotesi, anche nel caso in cui gli fossero riconosciute delle condizioni contrattuali fortemente migliorative, mio figlio non potrebbe – secondo quanto disposto dalla suddetta Circolare – accedere al regime fiscale agevolato di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 in considerazione del medesimo datore di lavoro.
Faccio presente che, prima della emanazione della suddetta circolare, per accedere al regima fiscale agevolato, era sufficiente, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, aver frequentato all’estero un corso di specializzazione post lauream della durata di due anni accademici. Si tratta quindi di una inspiegabile interpretazione restrittiva e contraddittoria della “legge sugli impatriati” che anziché favorire il ritorno dei cervelli ne favorisce invece la fuga.
Infatti, mio figlio, nell’attuale contesto, sta seriamente valutando di non tornare in Italia visto che non gli mancheranno lusinghiere offerte di lavoro per restare in America. La stessa Amministrazione Americana non fa mistero nel voler attrarre figure professionali come quella di mio figlio considerando che gli ha concesso uno speciale visto che gli permette di entrare e uscire liberamente dagli Stati Uniti e che richiama l’interesse nazionale del paese (il cosiddetto permesso NIE under P.P. ossia il National Interest Exception under Presidential Proclamation).
A questo punto c’è da chiedersi qual è l’interesse nazionale del nostro Paese se, con le nostre leggi, di fatto facilitiamo che altre potenze straniere ci “rubino” i nostri migliori giovani talenti.
Quanto sopra premesso, Vi chiedo cortesemente, grazie ai vostri canali, di portare questa materia all’attenzione dei competenti organismi parlamentari perché si possa concedere anche ai giovani italiani che, in aspettativa, frequentano un corso di specializzazione post lauream di poter accedere al regime fiscale agevolato di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015.
Confidando che vorrete prestare la massima attenzione a questo argomento , porgo i miei cordiali saluti
Paolo Sangiotta