Pensato per sostenere il potere di acquisto degli italiani il Bonus di 200 euro è una apprezzabile “indennità una tantum” che arriverà automaticamente nelle buste paghe e nei ratei di pensione di luglio (a favore di lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, disoccupati, percettori del Reddito di cittadinanza, con redditi fino a 35.000 euro).
A noi ovviamente interessa sapere se anche i pensionati italiani residenti all’estero e titolari di pensione erogate da un Ente italiano possono averne diritto. Giova ricordare inoltre che anche alcune specifiche categorie di lavoratori residenti all’estero potrebbero beneficiarne, considerato che il provvedimento, che è stato inserito nel Decreto legge “Aiuti”, non subordina il diritto al Bonus alla residenza in Italia (requisito che invece è esplicitamente richiesto, per ottenere – ad esempio – il Reddito di cittadinanza o l’Assegno unico).
Questa volta il legislatore non ha escluso con esplicita citazione normativa i residenti all’estero dal beneficio.
Ciò dovrebbe significare che anche i nostri connazionali emigrati – dovessero essi soddisfare i requisiti richiesti – ne avrebbero diritto. Ma vediamo cosa dice la legge. L’art. 32 del Decreto “Aiuti”, intitolato “Indennità una tantum per pensionati e disoccupati”, recita che: “a favore dei soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale complessivo non superiore a 35.000 euro lordi annui, è corrisposta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum di importo pari a euro 200”.
Ci sembra evidente che i requisiti utili e imprescindibili per avere diritto al Bonus sono due: la titolarità di un trattamento pensionistico italiano e un reddito non superiore a 35.000 euro. A prescindere dalla residenza. Pertanto si desume che anche le pensioni in convenzione internazionale rientrino nella casistica della norma. Sia quelle erogate in Italia che quelle erogate all’estero. Si tratta nel complesso di circa 700.000 pensioni in regime internazionale di cui poco più della metà erogate all’estero. Crediamo che ovviamente anche le pensioni erogate in regime autonomo ed erogate all’estero debbano ottenere il beneficio. Discorso più complesso e da verificare è quello del diritto al Bonus da parte dei lavoratori residenti all’estero ma dipendenti da un datore di lavoro con sede in Italia (ad esempio tutti gli impiegati statali, come i nostri contrattisti).
Sarebbe auspicabile un urgente chiarimento da parte del Ministero del Lavoro: non mancherà da parte nostra una adeguata iniziativa perché siamo convinti che chi paga le tasse in Italia non deve subire disparità di trattamento solo perché risiede all’estero.
Sarà in ogni caso nostro impegno prioritario sollecitare il Governo e le opportune autorità competenti (come l’Inps nel caso dei pensionati) ad applicare la legge nel rispetto del suo dettato e senza discriminazioni alcune nei confronti dei nostri connazionali residenti all’estero e potenzialmente aventi diritto al Bonus.
Non va dimenticato infine che sebbene si tratti della versione definitiva del Decreto “Aiuti” varata il 5 maggio dal Consiglio dei Ministri la norma non è ancora in vigore perché in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che dovrebbe avvenire in questi giorni.
Angela Schirò (deputata PD – Rip. Europa) e Fabio Porta (senatore PD – Rip. America Meridionale)