“La trascrizione dell’atto di nascita di un minore che non ha legami di sangue con un italiano e’ contraria ai principi primari costituzionalmente garantiti quali sono quelli relativi al diritto alla cittadinanza italiana”. E’ uno dei passaggi del ricorso con il quale il Viminale, tramite l’Avvocatura, ha impugnato in appello il decreto con il quale il Tribunale di Bari, il 21 maggio, aveva respinto la prima opposizione del ministero contro la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino – che ha 3 anni – figlio di due donne, una inglese e una italiana, fatta dal Comune di Bari nel 2017.
La vicenda comincia nell’agosto 2017. L’agenzia Ansa ricostruisce i fatti. Il bambino che oggi ha tre anni, figlio biologico di una donna inglese, viene registrato alla nascita nel Regno Unito, come figlio della coppia omosessuale. Al trasferimento della coppia a Bari, giunge al Comune, tramite Ambasciata, la richiesta di trascrizione dell’atto per ottenere la cittadinanza italiana. Il Comune, come delegato del Governo, chiede un parere al Ministero dell’Interno che inizialmente non risponde. Il Comune, avendo un termine entro il quale accettare o respingere la richiesta, decide di registrare l’atto di nascita ritenendo prevalente l’interesse del minore.
Solo dopo la registrazione, arriva la risposta del Ministero che ritiene l’atto non trascrivibile e a quel punto presenta ricorso che viene respinto dal Tribunale di Bari secondo cui il Viminale non e’ legittimato ad agire.
La nuova impugnazione sara’ discussa dinanzi alla Corte di Appello il 12 novembre. Nel procedimento sono costituiti il Comune di Bari e l’Avvocatura per i diritti Lgbti – Rete Lenford, entrambi a favore della validita’ dell’atto, dei quali il Ministero ha chiesto ora l’estromissione.
Per il Viminale, che si ritiene “legittimato ad agire in quanto titolare della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile”, “l’insussistenza di un rapporto biologico con il genitore” italiano “impedisce la trascrizione nei registri di stato civile dell’atto di nascita che attribuisce al minore lo status filiationis fondamentale per avere accesso alla cittadinanza italiana”. “Consentendo tale trascrizione – e’ la testi del ministero – si finisce per attribuire al minore la cittadinanza italiana propria della madre intenzionale, pur non risultando esistere con quest’ultima alcun legame biologico e genetico”.