Dal 1° gennaio 2017 è in vigore la Legge di bilancio per l’anno 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre dello scorso anno. Tra le nuove misure di rilevanza fiscale introdotte ricordiamo per i nostri connazionali la modifica della disciplina delle detrazioni Irpef spettanti ai titolari di redditi da pensione (articolo 1, comma 210, Legge n. 232/2016). Si tratta di un intervento sulla cosiddetta “no tax area” per i pensionati.
Si stabilisce, infatti, una disciplina uniforme tra lavoratori e pensionati per le detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi, estendendo ai soggetti pensionati di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti, per cui il reddito da pensione non tassabile passerà da 7.800 a 8.174 euro. Dell’innalzamento della “no tax area” saranno beneficiati anche i nostri pensionati residenti all’estero.
Vogliamo inoltre ricordare a chi, per varie ragioni, paga le tasse in Italia nonostante risieda all’estero, che le aliquote fiscali (ma anche gli scaglioni) per il 2017 sono praticamente rimaste invariate tra il 23 e il 43% (in attesa della riforma annunciata per il 2018 che dovrebbe modificare – eventuale nuovo Governo permettendo – sia le aliquote che i criteri applicativi).
Infatti, il primo scaglione IRPEF interessa i contribuenti con un reddito compreso tra 0 euro e 15.000 euro: in questo caso l’aliquota IRPEF è del 23%, che corrisponde – nel caso di massimo reddito per questa fascia – ad una tassazione di 3.450 euro. Nulla è dovuto per i redditi inferiori ad 8.174,00 euro (no tax area).
Il secondo scaglione IRPEF è quello che comprende i redditi tra da 15.001 euro a 28.000 euro. L’aliquota da applicare a questo gruppo è del 27%, con una tassazione – nel caso di reddito più alto – di 6.960 euro. La no tax area ovviamente si applicherà a tutti i redditi; redditi che saranno tassati invece per gli importi superiori a seconda dello scaglione a cui appartengono.
Il terzo scaglione di reddito è quello compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro. L’aliquota IRPEF da applicare è pari al 38% sulla soglia eccedente la seconda, (ossia si applica il 38% solo per la quota di reddito che supera i 28mila euro, ai quali si applica l’aliquota precedente del 27%). In questo caso, la quota da tassazione sarà pari a 17.220 euro nel caso di reddito massimo.
Il quarto scaglione è per i redditi che vanno tra 55.001 e 75.000 euro e l’aliquota è del 41%. Il quinto scaglione interessa i redditi superiori ai 75.000 euro e l’aliquota Irpef corrisponde al 43%. Ricordiamo di nuovo che a partire dal secondo scaglione Irpef in poi, ossia in caso di reddito superiore a quello con aliquota Irpef base, l’aliquota successiva viene applicata solo per la parte di reddito eccedente.
Ovviamente ai redditi, per calcolare l’imponibile finale, vanno detratti o dedotti varie spese ed oneri previsti, e non, dal TUIR (detrazioni per carichi di famiglia, versamenti contributivi, spese sanitarie, bonus Renzi 80 euro per i redditi fino a 26.000 euro, etc.).
I soggetti passivi dell’IRPEF (art. 2, D.P.R. 917/1986) sono le persone residenti sul territorio italiano, per i cespiti posseduti ed i redditi prodotti in patria o all’estero; le persone non residenti sul territorio italiano, per i redditi prodotti nel territorio italiano (fermo restando le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali); i soggetti passivi impropri, ossia le società di persone le società di capitali i cui soci hanno adottato la cosiddetta “ tassazione per trasparenza ”.
L’IRPEF è dovuta in Italia da tutti i contribuenti con redditi derivati dalla seguenti attività: lavoro dipendente; lavoro autonomo e d’impresa; pensioni, assegni di mantenimento e altri assegni assimilabili; immobili (terreni, edifici, appartamenti, box, garage); redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria.
Marco Fedi e Fabio Porta, deputati Pd eletti all’estero
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