"È stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 115 del 18 maggio 2016) il nuovo protocollo fiscale tra Italia e Svizzera relativo al programma di “voluntary disclosure”. In pratica l’accordo, che modifica la convenzione contro le doppie imposizioni fiscali risalente al 1979, attiene allo scambio di informazioni fiscali tra i due Paesi che sarà agevolato sia nei contenuti che nelle procedure”. Così Marco Fedi, Pd, che continua: “Tuttavia se da una parte – quella italiana – l’accordo è finalmente legge, dall’altra parte – quella svizzera – c’è sempre la possibilità, ancorché remota, che l’accordo, anche se già approvato da entrambi i rami del legislativo, possa essere sottoposto a referendum di iniziativa popolare (il termine scade il prossimo 7 luglio). Inoltre, affinché l’accordo entri definitivamente in vigore, i due Paesi dovranno procedere allo scambio degli atti di ratifica per via diplomatica; dopo di che la legge sullo scambio reciproco di informazioni fiscali diventerà effettiva”.
“Il nuovo accordo fiscale – sottolinea il deputato eletto all’estero – rappresenta un importante traguardo nei rapporti di collaborazione fiscale tra i due Paesi per la lotta all’evasione e per garantire ai contribuenti dei due Paesi regolari procedure fiscali. Fondamentale nell’accordo la norma (comma 5 dell’articolo 1) che prevede che uno Stato non può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente e fiduciario”.
“C’è già chi sostiene che questa norma significherà il tramonto del tanto criticato (ma da molti difeso) segreto bancario svizzero. Giova comunque ricordare che la Svizzera ha deciso di adottare solo a partire dal 2018 lo standard massimo di trasparenza internazionale e quindi lo scambio automatico di informazioni. Ricordo infine – conclude Fedi – che il protocollo fiscale non modifica in alcun modo le modalità di tassazione delle pensioni (art. 18 dell’accordo contro le doppie imposizioni fiscali) che continueranno ad essere tassate nel Paese di residenza se private (Inps) e nel Paese erogatore se pubbliche (Inpdap, etc.)”.
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