Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto u.s. del DPCM 28 luglio 2017 è stato ufficialmente prorogato al 2 ottobre 2017 il termine del 31 luglio 2017, entro il quale è possibile avvalersi della riapertura della procedura di collaborazione volontaria disposta dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225.
Le ragioni che hanno spinto il Legislatore a concedere la proroga, sono legate all’esigenza di concedere più tempo ai contribuenti interessati nella speranza che ci sia una maggiore adesione rispetto a quella registrata sin ora. Secondo stime ufficiose, le adesioni non arrivano a 10.000 e si è molto lontani dall’obiettivo di gettito stimato in circa 2 miliardi di euro.
La procedura della Voluntary disclosure bis consente di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, relative a infedeltà dichiarative in materia di: monitoraggio fiscale; imposte sui redditi e addizionali; imposte sostitutive; IRAP; IVA; dichiarazione dei sostituti di imposta; con il pagamento di sanzioni in misura ridotta.
Ricordiamo nuovamente (abbiamo “seguito” la problematica della doppia tassazione dei redditi conseguiti all’estero e della facoltà di evitarla con la Voluntary disclosure in numerosi comunicati) che i chiarimenti interpretativi relativi alla nuova edizione della Voluntary disclosure erano stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19/E del 12 giugno 2017. Successivamente avevamo reso noto che la legge 21 giugno 2017, n. 96 aveva modificato la seconda Voluntary disclosure stabilendo, in particolare, che i lavoratori dipendenti ed autonomi i quali hanno prodotto reddito all’estero, anche se hanno mantenuto la residenza in Italia non iscrivendosi all’Aire, avrebbero potuto regolarizzare la loro posizione aderendo alla nuova Collaborazione volontaria entro il 31 luglio 2017 (termine ora prorogato al 2 ottobre 2017). Così facendo tali lavoratori avrebbero potuto evitare la doppia imposizione fiscale pagando invece solo le ridotte sanzioni previste dalla legge.
Come si ricorderà (per ricapitolare brevemente) il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” che ha riaperto i termini per la Voluntary Disclosure è stato modificato dal decreto legge n. 50 del 2017, che ha stabilito che nel caso in cui i redditi di lavoro dipendente (articolo 6, comma 1, lettera c) del TUIR) e di lavoro autonomo (articolo 6, comma 1, lettera d) del TUIR) concorrano a formare il reddito complessivo, non si applica la disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 165 del TUIR.
Tale ultima disposizione prevede, in generale, che la detrazione delle imposte pagate all’estero non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata. La norma introdotta prevede invece che il comma 8 dell’art. 165 del TUIR non si applica (e cioè è consentita la detrazione delle imposte pagate all’estero dalle imposte che bisogna pagare in Italia) se si aderisce alla Voluntary disclosure (si pagano tuttavia le eventuali, seppur ridotte, sanzioni).
La novità normativa consente quindi, esclusivamente nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, di detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi esteri da lavoro dipendente o autonomo, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di tali redditi.
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