“Ho sempre sostenuto che la regolamentazione legislativa delle unioni civili tra persone dello stesso sesso sia stata una importante conquista culturale e normativa del nostro Paese ed una coraggiosa iniziativa del Governo Renzi. Credo utile ed opportuno riflettere ora sulle implicazioni previdenziali che la nuova legge comporta e sulla sua applicabilità in materia di sicurezza sociale agli italiani residenti all’estero i quali convivono in una unione civile. Al riguardo lo stesso Inps in un messaggio recente (dove purtroppo e tuttavia non si fa riferimento alla residenza) indica – ancorché con un po’ di ritardo – che a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittime, etc. – tra gli etc. dovrebbero esserci anche le prestazioni familiari suppongo) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge. Si evince quindi che in ambito previdenziale le unioni civili avranno gli stessi diritti e doveri dei coniugi”. Così Marco Fedi, deputato Pd eletto all’estero e residente in Australia.
“L’Inps ovviamente interpreta l’articolo 1, commi 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante disposizioni in materia di ““Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, che dispone “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Il combinato disposto delle succitate disposizioni con quanto previsto dall’articolo 28 della stessa legge, che indica che il Governo è tenuto ad attuare una modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo, ci induce a pensare (in attesa dei chiarimenti da parte dell’Inps che peraltro ha già preannunciato che con successivo messaggio verranno fornite istruzioni procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della norma in questione) che anche ai residenti all’estero dello stesso sesso uniti civilmente (o in analoghi rapporti compreso il matrimonio) titolari di prestazioni italiane, o assicurati in Italia, dovranno essere applicate le stesse normative previdenziali italiane che ora si applicano ai coniugi residenti all’estero”.
“Questa mia interpretazione, giova sottolineare, è confortata – prosegue Fedi – dal fatto che lo stesso Ministero degli Esteri, citando il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144, chiarisce sul proprio sito internet che ora è possibile costituire unioni civili tra persone dello stesso sesso, residenti all’estero, presso i Consolati d’Italia.
Quindi, ci ricorda il MAECI, il cittadino italiano iscritto all’AIRE che intende costituire all’estero un’unione civile può rivolgersi all’Ufficio consolare italiano competente per residenza. Le unioni civili costituite presso l’Ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE. Inoltre le disposizioni contenute nel DPC succitato prevedono anche la trascrizione in Italia degli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso – delle quali almeno una di cittadinanza italiana – costituite di fronte alle autorità estere. La richiesta di trascrizione deve essere presentata all’Ufficio consolare italiano all’estero della circoscrizione di residenza.
Attendiamo con interesse quindi – conclude il deputato Pd – le preannunciate nuove istruzioni dell’Inps che forniranno tutti i necessari chiarimenti tecnici e procedurali in materia di diritti previdenziali alle coppie dello stesso sesso residenti all’estero e legate in una unione civile (o istituto equivalente)”.
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