Solo l’assegno per il nucleo familiare (ANF) e gli Assegni familiari (quelli per alcune categorie di lavoratori autonomi) rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, e sono quindi – tra l’altro – esportabili, mentre le altre prestazioni familiari concesse dai Comuni sono escluse.
L’importante chiarimento è venuto dall’Inps in suo recente Messaggio in risposta a quesiti giunti da numerose sedi dell’Istituto che avevano avuto dubbi su come applicare la normativa comunitaria che coordina le leggi dei vari sistemi previdenziali nazionali.
Come è noto l’assegno al nucleo familiare (ANF) rappresenta un mezzo di sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che percepiscano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge mentre gli assegni familiari sono una prestazione economica a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) con un reddito complessivo per il nucleo familiare inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge.
A entrambe queste prestazioni quindi sono integralmente applicabili le disposizioni del Titolo III Capitolo 8 del Regolamento di base europeo n. 883 perché di natura tipicamente previdenziale, ossia legate alla contribuzione del lavoratore.
Esplicitamente escluse dai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale invece le prestazioni considerate assistenziali come ad esempio l’Assegno al nucleo familiare dei Comuni introdotto dall’art. 65 legge n. 448/1998 e s.m.i. (si tratta di un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati), l’Assegno a sostegno della natalità introdotto dall’art. 1 commi 125 – 129 l. n. 190/2014 (si tratta di un assegno annuale destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25mila euro), e l’Assegno di maternità concesso dai Comuni introdotto dall’art. 74 d. lgs. N. 151/2001.
L’Inps aveva ritenuto opportuno e necessario formulare un’apposita richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per verificare se le succitate prestazioni assistenziali potessero essere incluse o meno nell’ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previsto dal Regolamento CE n. 883/2004 di base e dal Regolamento CE n. 987/2009 di applicazione.
Il Ministero, nell’esprimere il proprio parere, ha condiviso l’orientamento dell’Istituto, secondo il quale, così come disposto con la circolare n. 86/2010, le prestazioni familiari previste dalla legislazione italiana – a cui sono integralmente applicabili le disposizioni del Titolo III Capitolo 8 del Regolamento di base – sono quelle di natura tipicamente previdenziale, ossia legate alla contribuzione del lavoratore e precisamente:
1. l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici;
2. gli assegni familiari e le quote di maggiorazione.
Pertanto in conformità a quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dei Regolamenti CE di sicurezza sociale le succitate prestazioni di carattere assistenziale e cioè l’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune, l’Assegno di maternità concesso dai Comuni e l’Assegno a sostegno della natalità.
Vale la pena sottolineare infine – per capire l’importanza dell’esclusione dai Regolamenti delle prestazioni assistenziali succitate – che le disposizioni dei Regolamenti comunitari in materia di prestazioni familiari sono basate essenzialmente, come le disposizioni relative agli altri settori della sicurezza sociale, sui principi generali enunciati nel Regolamento di base: parità di trattamento, esportabilità delle prestazioni, assimilazione delle prestazioni, dei fatti e dei redditi, divieto di cumulo di prestazioni a carico di due o più Stati membri per gli stessi soggetti e per lo stesso periodo, totalizzazione dei periodi assicurativi nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alla prestazione a determinati requisiti di assicurazione.
*deputato Pd eletto all’estero e residente in Australia
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