In caso di morte di assicurato o pensionato anche se residente all’estero e iscritto presso una delle gestioni dell’Inps, per i familiari superstiti sorge il diritto a pensione se ricorre una delle seguenti condizioni: 1. che il pensionato deceduto sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità; 2. che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti: 15 anni di assicurazione e di contribuzione (n. 780 contributi settimanali) anche se totalizzati con i contributi versati all’estero in un Paese convenzionato con l’Italia; ovvero 5 anni di assicurazione e contribuzione (n. 260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (n. 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso (requisiti perfezionabili con il cumulo della contribuzione estera accreditata in un Paese convenzionato con l’Italia). In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta. Ovviamente per attivare il meccanismo della totalizzazione ai fini del diritto alla pensione ai superstiti si devono soddisfare i requisiti richiesti dalle singole convenzioni.
Vale la pena ricordare che i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono comunque considerati quali superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile. In favore dei familiari superstiti di un lavoratore assicurato nel regime retributivo o misto, nel caso in cui non sussista, alla data della morte del lavoratore, il diritto alla pensione indiretta, può essere riconosciuta una indennità per morte rapportata all’ammontare dei contributi versati.
Ma quali sono gli aventi diritto? Iniziamo con il coniuge superstite: il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto non è subordinato a nessuna condizione soggettiva. Il coniuge cessa dal diritto alla prestazione pensionistica se si risposa. In tale caso, egli (ella) avrà diritto ad un assegno pari a due annualità della pensione nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Anche il coniuge separato può aver diritto al trattamento pensionistico ai superstiti. Inoltre nel caso in cui l’assicurato, a seguito di divorzio, non si sia risposato, il coniuge divorziato superstite può aver diritto al trattamento pensionistico in presenza di determinate condizioni. Giova ricordare che in caso di concorso di coniuge divorziato e coniuge superstite la ripartizione della pensione sarà operata dal Tribunale italiano a cui il coniuge divorziato dovrà rivolgersi per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Con l’entrata in vigore della legge del 20 maggio 2016, n. 76, a decorrere dal 5 giugno 2016, il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuta anche in favore del componente superstite dell’unione civile. Hanno inoltre diritto i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo. In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.
Infine in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.
Ma quanto spetta? La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure: 60% per il coniuge senza figli; 80% per il coniuge con un figlio; 100% per il coniuge con due o più figli; 15% per ogni altro familiare avente diritto, diverso dal coniuge e figli. Qualora abbiano diritto a pensione i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono differenziate e prestabilite nella loro percentuale.
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), quasi sempre tuttavia con dei limiti stabiliti per legge.
Giova ricordare infine che la sentenza 174/2016 della Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il taglio alle pensioni stabilito da un decreto legge che prevedeva un taglio del 10% per ogni anno di matrimonio inferiore ai dieci nel caso di nozze fra persone con differenza di età superiore ai 20 anni e con uno dei due coniugi almeno 70enne. Tali pensioni sono state ricalcolate dall’INPS eliminando la precedente decurtazione.
La domanda per la pensione ai superstiti può essere presentata dagli enti di patronato operanti all’estero attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
I deputati PD, Marco Fedi e Fabio Porta
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