È di questi giorni la polemica relativa al fatto che numerosi comuni italiani hanno effettuato un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) ed è stato chiarito che il contribuente, anche se residente all’estero, può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore.
È possibile che molti italiani residenti all’estero e proprietari di immobili in Italia possano essere interessati al rimborso per il semplice fatto che la TARI deve essere pagata da tutti i cittadini italiani residenti all’estero i quali siano proprietari di immobili in Italia, o per un terzo della tassa (i pensionati titolari di pensione estera o in convenzione) o per l’intera misura (tutti gli altri) – va ricordato tuttavia che i comuni possono applicare autonomamente riduzioni tariffarie o esenzioni, riservate alle abitazioni occupate da italiani residenti o domiciliati all’estero per un periodo di tempo superiore ai sei mesi all’anno e che quindi in questo caso molti italiani residenti all’estero non hanno dovuto pagare la TARI o l’hanno pagata in misura ridotta.
Per quanto riguarda gli errori di calcolo per la TARI, la problematica prende spunto da una interrogazione parlamentare nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale. Quindi, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.
‘’Un diverso modus operandi da parte dei comuni – informa il Dipartimento delle Finanze in una sua recente Circolare del 20 novembre 2017, Prot. N. 41836/2017 – non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI’’.
Nella circolare viene richiamata la normativa di riferimento, ovvero l’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che rimanda al DPR n. 158 del 27 aprile 1999 per quanto riguarda il calcolo della tariffa da parte del Comune. Stabilito che la TARI si divide in quota fissa e quota variabile, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. Infatti per ‘superficie totale dell‘utenza domestica’ si intende la somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze. Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto – secondo il Dipartimento delle Finanze – computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Qualora quindi il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore.
Il Dipartimento delle Finanze fornisce un esempio sul corretto calcolo della quota variabile della Tari per chiarire chi può richiedere il rimborso della tassa rifiuti a seguito dei calcoli errati da parte dei comuni.
L’esempio mette a confronto due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione.
L’esempio evidenzia l’errore di calcolo che, in molti comuni a partire dal 2014, ha portato a raddoppiare la Tari dovuta nel caso di possesso o detenzione di una o più pertinenze. L’errore riguarda l’applicazione errata della quota variabile sia sulla superficie dell’abitazione che sulle pertinenze.
Con questo metodo, nuclei familiari con stessi componenti e con immobili della stessa superficie si sono trovati a pagare importi differenti.
Ripetiamo che qualora i contribuenti dovessero riscontrare errori nel calcolo della quota variabile della Tari da parte del comune o del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti, sarà possibile presentare domanda di rimborso per gli anni a partire dal 2014.
La richiesta di rimborso della quota variabile Tari dovrà essere compilata e inviata al Comune indicando: dati necessari per identificare il contribuente; importo versato; importo per il quale si richiede il rimborso; dati identificativi della pertinenza che è stata erroneamente computata nel calcolo della Tari.
Ovviamente data la complessità della materia e la realistica circostanza di poter ottenere un rimborso sulle eventuali tasse pagate, si consiglia i cittadini italiani residenti all’estero i quali hanno pagato dal 2014 la TARI sull’immobile posseduto in Italia, di rivolgersi ad esperti fiscali, al fine di verificare l’eventuale errore del comune di riferimento e il diritto al rimborso e di leggere in ogni caso con attenzione la Circolare succitata del Dipartimento delle Finanze dove si spiega in maniera dettagliata e con chiari esempi come possono essersi sbagliati i comuni nell’applicare la TARI e quando si può (o non si può) procedere all’istanza di rimborso.
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