Molti nostri connazionali residenti all’estero e proprietari di case in Italia si chiedono e ci chiedono perché devono pagare la TARI (la tassa sui rifiuti urbani) quando la casa è disabitata e quindi nessuno vi produce immondizia (eccezion fatta nei periodi in cui essi vi rientrano temporaneamente per un eventuale e breve soggiorno).
La domanda è ovviamente legittima, vediamo quindi cosa prevede la legge.
Purtroppo, per la legge, il presupposto per il pagamento della TARI non è (solo) la produzione di rifiuti ma anche e soprattutto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte adibite a qualsiasi uso che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Ricordiamo che la Tari è la nuova tassa sui rifiuti istituita dall’articolo 1, comma 639, Legge 147/2013, come componente della nuova IUC imposta unica comunale, i cui presupposti di imposizione fiscale, sono appunto il possesso dell’immobile e i servizi indivisibili dei Comuni. Insomma è sufficiente la sola possibilità-potenzialità teorica di produrre rifiuti per essere considerati contribuenti.
Quindi, per ricapitolare, va chiarito che la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Più volte la Cassazione e il MEF hanno affrontato la questione per cercare di chiarire quando e se si paga la Tari su una casa dove nel corso dell’anno non vi è stato nessuno: la Tari su una seconda casa non abitata può effettivamente non essere dovuta, ma soltanto in alcuni casi e a precise condizioni.
La casa dovrà risultare priva di arredi e priva di fornitura di acqua, gas e luce per il periodo di competenza della Tari; soltanto in questo caso il Comune considererà l’abitazione effettivamente non occupata e, quindi, esonerata dal versamento della tassa sui rifiuti. Qualora anche solo uno dei tali elementi venisse meno bisognerà pagare la Tari.
Le tariffe della TARI sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
E per quanto riguarda gli italiani residenti all’estero che sono proprietari di immobili in Italia? Si fa presente che a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (titolari cioè di pensione estera o in convenzione con l’Italia), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Su queste abitazioni le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Quindi per quanto riguarda la TARI, il versamento di detto tributo deve essere effettuato nella misura di un terzo della tassa. Inoltre giova ricordare che in materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.
Per poter richiedere l’esenzione dal pagamento o la riduzione occorre rivolgersi al proprio Comune di residenza o compilare l’apposito modulo predisposto all’interno del sito web dell’amministrazione comunale. Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
I deputati Marco Fedi e Fabio Porta
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