La legge di bilancio per il 2018 contiene una serie di agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica che possono interessare anche i residenti all’estero proprietari di immobili in Italia. Il requisito fondamentale che deve far valere il soggetto interessato a portare in detrazione le spese sostenute per interventi di “recupero del patrimonio edilizio” non è la residenza in Italia ma che sia proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento (o in alternativa titolare dei diritti reali/personali di godimento dello stesso) e che ne sostenga le spese di ristrutturazione edilizia ed energetica, e che sia contribuente assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche in Italia – anche se residente all’estero.
L’articolo 3 della legge di Bilancio per il 2018 prevede infatti agevolazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili, prevede inoltre detrazioni per sistemazione a verde e una cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato.
Ma vediamo le disposizioni – che dovranno comunque essere approvate dal Parlamento – nel dettaglio, ancorché in maniera sintetica (forniremo nel corso della discussione parlamentare informazioni più dettagliate in merito ai contenuti, ai diritti e alle modalità di accesso).
Per quanto riguarda la detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica la legge di bilancio dispone per le spese sostenute nel 2018 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Per le altre tipologie di intervento è prevista un’aliquota pari al 65%.
La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. Da ricordare che, invece, a legislazione vigente per il 2018 (articolo 16-bis del TUIR) è prevista una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.
La proposta prevede – per incentivare gli interventi – l’istituzione (nell’ambito del costituendo Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica di cui all’articolo 15 del d.lgs. 4 luglio 2014, n.102) di una sezione specificatamente dedicata al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi da istituti di credito a cittadini per la riqualificazione energetica degli immobili e degli edifici.
Secondo l’intenzione del Governo tale misura consentirà anche alle famiglie a basso reddito proprietarie di alloggi dove è maggiore il potenziale di risparmio energetico di realizzare interventi di riqualificazione energetica potendo accedere più facilmente a prestiti bancari in quanto assistiti da garanzia.
Per quanto riguarda inoltre le agevolazioni per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia la norma in discussione dispone, per le spese sostenute nel 2018 fino a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.
Si ricorda che invece la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede, fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.
Sono previste altresì agevolazioni per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo) per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (fino a 10.000 euro). La legislazione vigente non prevede per il 2018 agevolazioni per tali tipologie di spesa.
Prevista infine l’introduzione, per l’anno 2018, di una detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Ricordiamo che le agevolazioni fiscali saranno applicabili ai residenti all’estero i quali pagano l’Irpef in Italia (trattandosi di detrazioni): sarebbe stato più logico e opportuno introdurre (come è stato fatto per i condomini incapienti per la riqualificazione energetica eseguiti sulla parti comuni di edifici condominiali, articolo 14, Dl 63/2013, come modificato dall’articolo 4-bis, Dl 50/2017) la possibilità di cessione del credito anche a banche e intermediari finanziari in modo tale da far rientrare nel sistema di agevolazioni fiscali anche gli incapienti residenti all’estero (ricordiamo l’interrogazione su questa materia presentata recentemente dal nostro collega deputato Alessio Tacconi).
Vedremo se tale richiesta verrà inserita nel corso della discussione della legge di Bilancio in Parlamento.
Fabio Porta e Marco Fedi, deputati Pd eletti all’estero
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