Dal 4 giugno 2014 entreranno in vigore le nuove modalita’ di presentazione della dichiarazione di accompagnamento che va prodotta nel caso in cui un minore di quattordici anni viaggi fuori del Paese di residenza non accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci (art. 14, comma 2 della legge 21 novembre 1967, n. 1185).
La nuova disciplina intende garantire una maggiore tutela del minore, rendere piu’ agevoli i controlli alle frontiere, nonche’ facilitare la presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo di strumenti telematici (mail, PEC, fax). E’ quanto si legge in una nota della Farnesina.
Oltre all’adozione di moduli unici per l’Italia e per l’estero che saranno disponibili presso Questure e Consolati, e’ stata prevista la possibilita’ che i nomi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore. In alternativa, gli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria, nel rendere la dichiarazione, possono chiedere che i dati siano riportati in una separata attestazione, che verra’ stampata dall’Ufficio competente.
Nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilita’ dei dati relativi al viaggio, sara’ rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce – prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto – di verificare che il vettore accetti che il minore sia ad esso affidato.
E’ stato inoltre previsto che gli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria indichino fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro. La validita’ della dichiarazione di accompagnamento e’ limitata ad un viaggio (andata oppure andata/ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non puo’ in principio superare il termine di sei mesi.
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