Con una Guida intitolata “LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta” appena pubblicata, l’Agenzia delle Entrate riprende e conferma il nostro lavoro elaborato e sviluppato nei mesi scorsi in riferimento ai rischi fiscali nei quali incorrono i lavoratori italiani all’estero che non si iscrivono all’AIRE ed omettono di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
Nella Guida si chiarisce che come regola generale tutti i cittadini italiani che lavorano all’estero e che non sono iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti e che nel caso si ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichino in essa i redditi prodotti all’estero, non spetta la detrazione delle imposte pagate nello Stato estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir).
Tuttavia, puntualizza la Guida, per evitare che i propri cittadini subiscano una doppia imposizione, che si avrebbe in seguito al pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito sia in quello di residenza, l’Italia ha stipulato con molti Paesi Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero nel momento in cui si dichiarano i redditi in Italia con l’applicazione di una norma (articolo 165) contenuta nel Tuir.
Generalmente – conferma l’Agenzia delle Entrate una situazione che abbiamo denunciato –, le Convenzioni non prevedono che sia un unico Stato, tra i due contraenti, ad assoggettare a tassazione un determinato tipo di reddito ( tassazione esclusiva ).
Per questo motivo, è necessario dichiarare in Italia anche i redditi conseguiti all’estero.
Ma, come abbiamo spiegato a più riprese con i nostri comunicati e le nostre informative, la doppia imposizione viene comunque eliminata mediante l’applicazione dell’articolo 165 del Tuir, secondo il quale le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino a concorrenza della quota di imposta italiana.
L’Agenzia delle Entrate spiega quindi – nella sua Guida – come può rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni precedenti: tramite la Voluntary Disclosure.
Siccome I cittadini italiani che, per motivi di varia natura, non si sono iscritti all’Aire e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, perdono il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir), e se accertati devono pagare tasse, sanzioni e interessi vari, per non perdere il diritto al riconoscimento delle imposte pagate all’estero, una norma introdotta di recente (la legge di conversione del Dl 50/2017), anche grazie al nostro interessamento, consente, nell’ambito della cosiddetta procedura della “collaborazione volontaria” ( voluntary disclosure ), per la quale è stata disposta la riapertura dei termini di adesione al 30 settembre 2017 (2 ottobre in effetti), di superare il divieto disposto dal comma 8 dell’art. 165.
Tale procedura straordinaria consente, tra l’altro, di regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi, usufruendo di benefici sul piano sanzionatorio.
Le indicazioni utili per l’accesso alla voluntary disclosure, come abbiamo già spiegato in un nostro recente comunicato, sono disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, seguendo il percorso: Home – Cosa devi fare – Richieste, istanze e interpelli – Collaborazione volontaria (voluntary disclosure).
In sostanza – ci ricorda l’Agenzia delle Entrate nella sua Guida – presentando istanza di “collaborazione volontaria” e indicando in essa i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in precedenza non dichiarati in Italia, viene riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
Nel caso in cui i cittadini italiani non iscritti all’Aire abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, omettendo però di indicare i redditi prodotti all’estero, per non perdere il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir), possono presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998. In tal caso, infatti, il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato e, conseguentemente, al contribuente spetta la detrazione delle imposte pagate all’estero.
*deputato Pd eletto all’estero, residente in Australia
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