Si avvicina la scadenza per accedere alla seconda Voluntary Disclosure (Collaborazione volontaria) con la quale è stata prevista la riapertura dei termini della procedura disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, in un intervallo temporale che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017.
Avevamo informato che i chiarimenti interpretativi relativi alla nuova edizione della Voluntary disclosure sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19/E del 12 giugno 2017. Successivamente avevamo reso noto che la legge 21 giugno 2017, n. 96 aveva modificato la seconda Voluntary disclosure stabilendo, in particolare, che i lavoratori dipendenti ed autonomi i quali hanno prodotto reddito all’estero, anche se hanno mantenuto la residenza in Italia non iscrivendosi all’Aire, avrebbero potuto regolarizzare la loro posizione aderendo alla nuova Collaborazione volontaria entro il 31 luglio 2017, ma secondo indiscrezioni il Governo starebbe valutando una proroga dei termini. Così facendo avrebbero potuto evitare la doppia imposizione fiscale pagando invece solo le ridotte sanzioni previste dalla legge.
Come si ricorderà (per ricapitolare brevemente) il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” che ha riaperto i termini per la Voluntary Disclosure è stato modificato dal decreto legge n. 50 del 2017, che ha stabilito che nel caso in cui i redditi di lavoro dipendente (articolo 6, comma 1, lettera c) del TUIR) e di lavoro autonomo (articolo 6, comma 1, lettera d) del TUIR) concorrano a formare il reddito complessivo, non si applica la disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 165 del TUIR.
Tale ultima disposizione prevede, in generale, che la detrazione delle imposte pagate all’estero non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
La norma introdotta prevede invece che il comma 8 dell’art. 165 del TUIR non si applica (e cioè è consentita la detrazione delle imposte pagate all’estero dalle imposte che bisogna pagare in Italia) se si aderisce alla Voluntary disclosure (si pagano tuttavia le eventuali, seppur ridotte, sanzioni).
La novità normativa consente quindi, esclusivamente nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, di detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi esteri da lavoro dipendente o autonomo, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di tali redditi. Pertanto – recita la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 20 luglio 2017 – “nel determinare le somme da versare a titolo di imposta e sanzioni il contribuente dovrà considerare quale “maggiore imposta” l’importo risultante al netto della detrazione relativa alle imposte pagate all’estero a titolo definitivo per i redditi di lavoro ivi prodotti”.
Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate “Tale soluzione risulta quindi improntata a principi di equità ed è coerente con i recenti interventi normativi volti ad agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente, consentendo, limitatamente alla Voluntary disclosure, di superare il suddetto divieto previsto dal comma 8 dell’articolo 165 del TUIR. Peraltro, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1-ter del decreto legge n. 50 del 2017, la disposizione in commento si applica anche agli atti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima (24 giugno 2017), emanati in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria; resta invece normativamente precluso in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate.
*deputato Pd eletto all’estero e residente in Australia
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