“Con la Risoluzione 92/E del 14 luglio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito posto da un professore universitario residente nel Regno Unito e iscritto all’AIRE che chiedeva informazioni sulla concessione delle agevolazioni fiscali in caso di un suo rientro in Italia con acquisizione della residenza”. Così in una nota l’On. Marco Fedi, Pd.
“L’interpellante – prosegue l’eletto all’estero – risiede nel Regno Unito, dove svolge l’attività di professore universitario, ed è iscritto all’AIRE con decorrenza marzo 2014. Ha dichiarato inoltre di essere collocato in aspettativa, fino al 30 settembre 2017, ai sensi dell’articolo 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dall’Università italiana, dove ha ricoperto il ruolo di Professore Ordinario. Sarebbe intenzione di questo nostro connazionale rientrare in Italia nel corso dell’anno 2017 al fine di riprendere l’attività di insegnamento presso l’Università italiana, acquisendo la residenza nel territorio dello Stato. L’interpellante ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere se ha diritto alle agevolazioni previste dall’articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – relativo agli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero – pur in presenza del collocamento in aspettativa”.
“Come è noto – aggiunge il deputato dem residente in Australia – la disposizione agevolativa in questione, più volte modificata (da ultimo dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge 232/2016 e di cui abbiamo dato informazione in alcuni nostri comunicati), ha lo scopo di incentivare il rientro di docenti e ricercatori che prestano la loro attività in altri Stati. In particolare, chi si trasferisce in Italia, ai fini Irpef, usufruisce di un taglio del 90% del reddito percepito per attività di lavoro dipendente o autonomo anche se con determinati requisiti e condizioni.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione succitata, ha risposto che la normativa di riferimento dispone che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.
“Stabilito inoltre che i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale, ed in considerazione degli effetti sospensivi che l’istituto della aspettativa non retribuita produce sul rapporto di lavoro, l’Agenzia delle Entrate – conclude Fedi – ha ritenuto che i docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia acquisendovi la residenza fiscale secondo quanto precisato nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte I, possono avvalersi delle agevolazioni di cui all’articolo 44, del D.L. n. 78 del 2010, sussistendo le altre condizioni richieste”.
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