Con l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, della legge n. 161 del 2014, che ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 24 del TUIR, e successivamente con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 954, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che ha modificato il campo di applicazione soggettivo del disposto del comma 3 bis dell’art. 24, le detrazioni per carichi di famiglia si applicano a tutti i non residenti in Italia a condizione che il reddito prodotto in Italia dai soggetti interessati sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto, che i medesimi soggetti non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e che siano stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni.
Il decreto attuativo del MEF delle norme succitate ha disposto che nei confronti dei soggetti fiscalmente non residenti in Italia, il sostituto d’imposta potrà riconoscere le detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art.12 del TUIR, a condizione che i richiedenti attestino mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale; b) di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza; c) di non godere, nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano; d) i dati anagrafici ed il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all’articolo 12 del citato TUIR, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro.
Si segnala inoltre che il decreto ministeriale sancisce che il richiedente è obbligato alla conservazione della seguente documentazione: copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d’imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato; certificazione del datore di lavoro estero/sostituto d’imposta dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti; copia del bilancio relativo all’eventuale attività d’impresa svolta all’estero.
Si sottolinea che non possono fruire delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) i soggetti residenti negli Stati che non assicurano un adeguato scambio di informazioni. Stabilito chi ha diritto alle detrazioni per carichi di famiglia, vediamo ora in cosa consistono.
Abbiamo detto che il titolare di reddito che mantiene con le proprie entrate anche parenti e familiari ha diritto ad accedere a queste detrazioni d’imposta. Non tutti i membri del nucleo familiare sono considerati fiscalmente a carico del contribuente perché sono previste specifiche regole che riguardano il totale del reddito prodotto da ogni familiare.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2016 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle) a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
L’ammontare della detrazione spettante non è fisso ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta. In sostanza, sono state stabilite detrazioni di base (o teoriche), ma l’importo effettivo diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.
In base all’art. 12 del TUIR dall’imposta lorda sul reddito il contribuente può detrarre i seguenti importi: a) detrazione per coniuge non separato legalmente: fino ad un massimo di 800 euro; b) per i figli a carico è possibile beneficiare di una detrazione di 800 euro che aumenta a 900 euro in caso di figli di età inferiore ai 3 anni; per i contribuenti con più di 3 figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Nel caso di figlio portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 è prevista una maggiorazione sula detrazione di 220 euro; c) per gli altri familiari a carico è ammessa la detrazione massimo di 750 euro all’anno.
I deputati PD Marco Fedi e Fabio Porta
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