“Il decreto ‘Salva Casa’ è nato per sanare quelle lievi difformità che un cittadino può avere oggi sulla sua unità immobiliare rispetto a un progetto passato, chiarendo in modo inequivocabile il princìpio della verifica di conformità. Un provvedimento che interviene in quei casi in cui, avendo un permesso a costruire o una scia (segnalazione certificata di inizio attività, ndr), nel terminare i lavori si è generata una lieve difformità che non è stata riportata negli atti ma adesso c’è l’occasione per farlo”. Lo ha spiegato nel corso di un’intervista all’agenzia Dire il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, Massimo Cerri.
“In questo caso l’accertamento di conformità è semplificato, quindi deve essere conforme alle norme urbanistiche di quando è avvenuta la difformità e alle norme edilizie odierne-ha detto Cerri- Così si semplifica il procedimento ma con un’attenzione: se ci si trova in zona sismica e se queste difformità sono di carattere strutturale devono avere una verifica strutturale che passa attraverso la regolamentazione delle norme regionali”.
Il decreto “interviene su un chiarimento della modalità dell’accertamento tra le tematiche dell’edilizia e quelle dell’urbanistica, e con delle semplificazioni, ad esempio sul tema delle vetrate amovibili, che sono già attuabili perché con un procedimento di edilizia libera si può installare una vetrata – ha continuato Cerri – Agisce poi sulle tolleranze costruttive e sulla questione dell’accertamento della conformità urbanistica ed edilizia, che trova la possibilità di essere attuata già adesso nei casi di lievi conformità, ma chiarendone la modalità. Introduce poi aspetti importanti sui cambi di destinazione d’uso: qui bisogna fare attenzione perché nel fare il distinguo tra il mutamento con opere o senza e mutamento verticale o orizzontale (cioè all’interno della stessa classe urbanistica prevista o di un’altra) dobbiamo tenere conto delle norme regolamentatorie regionali e comunali”.
Se invece un cittadino volesse sanare un abuso dopo avere realizzato un edificio senza il permesso a costruire “in questo caso, ammesso ci siano le condizioni per poterlo fare, si ricade nella cosiddetta doppia conformità, sia urbanistica che dell’edilizia – ha chiarito Cerri – Pertanto l’opera dovrà essere conforme sia alle norme urbanistiche di quando è stata realizzata (attestandone la data certa attraverso un tecnico) e del momento in cui si presenta la domanda, sia a quelle edilizie dell’epoca di costruzione e di quella odierna”.
In alcuni casi il “Salva Casa” non è ancora immediatamente attuabile. Ad esempio “sulla deroga sui limiti dimensionali minimi per i monolocali e bilocali, per l’applicazione del decreto servono linee guida governative che sono in uscita. Oggi un monolocale deve essere almeno di 28 mq e un bilocale di 38. Il decreto ‘Salva casa’ dice che sono sufficienti rispettivamente 20 e 28 mq – ha detto Cerri – Ma siccome parliamo di agibilità e questa avviene solo a valle di un atto che permetta di avere realizzata quell’opera, oggi questo non trova attuazione. Lo possiamo considerare un indirizzo dello Stato che deve però essere fatto proprio dalle Regioni e dai Comuni”.
Le linee guida del governo “aiuteranno a definire meglio – ha concluso Cerri – il confine di quelli che chiamiamo in senso pieno gli aspetti urbanistici rispetto a quelli edilizi, in modo che sia chiaro sia per gli enti locali che per i professionisti quali sono gli aspetti che devono essere attestati”.
Da silenzio-diniego a silenzio-assenso, rischio per comuni
“Il depauperamento subìto nei decenni scorsi delle risorse tecniche all’interno degli uffici comunali oggi si sente ancora di più nel suo impatto. Perché l’analisi delle pratiche tecniche richiede professionisti presenti nelle amministrazioni e tempo per farle con attenzione” continua il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Massimo Cerri.
“Avere modificato in favore dei cittadini, nell’ottica della semplificazione, il silenzio-diniego in un concetto di silenzio assenso porta il rischio di mettere in difficoltà soprattutto i piccoli comuni, ma anche quelli grandi che possono essere sovrastati da una quantità importante di richieste di analisi documentali – ha spiegato Cerri – Questo vuol dire che se viene detto che entro 45 giorni bisogna fare la valutazione di un permesso a costruire e in 30 giorni la valutazione di una scia (segnalazione certificata di inizio attività, ndr) e poi entro quel termine il cittadino non ottiene risposta, quel silenzio si tramuta in un assenso. Ma con un’attenzione. Perché nei 12 mesi successivi l’amministrazione ha comunque il diritto di valutare e revocare in autotutela”.
Quindi “questo potrà generare importanti casistiche che andranno analizzate in sede giudiziaria- ha concluso Cerri- E’ importante che i tecnici siano preparati e operino in modo deontologico e attento perché ciò che dichiareranno non trovi mai una mancata verifica di veridicità”.
Importanti responsabilità per i tecnici
“Gli ingegneri sono pronti” conclude Cerri. “Il cambiamento è importante perché in tutti i casi in cui il decreto dice che bisogna attestare che, ad esempio, le tolleranze rientrino nei parametri, è il tecnico che assevera che le dimensioni effettive rientrino nelle tolleranze costruttive del progetto originario – ha spiegato Cerri – Oppure quando bisogna accertare la data in cui la difformità si è generata: fino ad ora tutto ciò poteva avvenire attraverso un processo testimoniale, oggi invece con un processo documentale. Ma tutto ciò passa per un’attestazione documentale che fa il tecnico assumendosi importanti responsabilità”.